Comment SEA (Sharing Economy Act)

[...] a) economia della condivisione: l’economia generata dall’allocazione ottimizzata e condivisa delle risorse di spazio, tempo, beni e servizi tramite piattaforme digitali. I gestori di tali piattaforme agiscono da abilitatori mettendo in contatto gli utenti e possono offrire servizi di valore aggiunto. I beni che generano valore per la piattaforma appartengono agli utenti. Tra gestori e utenti non sussiste alcun rapporto di lavoro subordinato. Sono escluse le piattaforme che operano intermediazione in favore di operatori professionali iscritti al registro delle imprese;
Giambattista Scivoletto
www.bed-and-breakfast.it ha il 77% di BB non professionali, senza partita iva e il 23% di BB con partita iva, iscritti al registro delle imprese. Inoltre la "piattaforma" non agisce da intermediaria. L'utente fruitore paga l'utente operatore al checkout, al di fuori della piattaforma. Lo stesso modello di www.bed-and-breakfast.it verrà riproposto anche su www.homerestaurant.com molto presto. Il BB tuttavia è a tutti gli effetti un operatore antesignano della sharing economy già dal 2000, così come lo è l'HR. Queste tipologie di piattaforme rimarranno al di fuori della legge attuale?
Giambattista Scivoletto, 06/03/2016 17:15
Enrico Parisio
ma perchè solo piattaforme digitali? e i coworking ad esempio? i fab lab? i coliving? spazi fisici della condivisione e collaborazione che svolgono molte funzioni sussidiarie in tema di politiche attive sul lavoro che il sistema pubblico non è in grado di porre in essere... grave "dimenticanza", come se l'innovazione fosse solo tecnologica e non principalmente sociale...
Enrico Parisio, 14/03/2016 13:41
Ivan Catalano
la piattaforma digitale potrebbe essere anche un sito internet. Basta farne uno.
Ivan Catalano, 15/03/2016 21:45
Patricia Van Ness
Continuo a ripetere che gli affittacamere, i BB, gli alberghi e qualsiasi attivita' economica che affitti un locale a terzi a scopo di lucro non centra una mazza con la sharing economy!
Patricia Van Ness, 16/03/2016 15:17
Patricia Van Ness
Sharing economy e' un modello economico che si basa su un insieme di pratiche di scambio e condivisione di beni e/o servizi. Esempi possono essere il car sharing, il bike sharing, il car pooling o formule di ospitalita' come "couchsurfing", oppure la condivisione di spazi di lavoro (coworking) o altre forme di baratto di beni e/o servizi. Nelle forme in cui e' previsto un "utente operatore" (ad esempio balblacar) la condivisione del bene o servizio non genera tecnicamente un utile ma un vantaggio in termini di risparmio e/o di opportunita'.
Patricia Van Ness, 16/03/2016 15:30
Bruna Bruno
La definizione è generica, potrebbe essere applicata a qualsiasi attività - anche che non genera reddito - che passi attraverso un sito internet. Manca la definizione di piattaforma digitale (anche lo scambio di like su Facebook può essere considerata allocazione ottimizzata e condivisa di tempo). Non si capisce se sono compresi i mercati redistribuivi (es. Subito.it), le condivisioni gratuite o i baratti (importante ai fini fiscali successivi), i mercati di lendini peer to peer.
Bruna Bruno, 03/05/2016 20:45
Bruna Bruno
La definizione è generica, potrebbe essere applicata a qualsiasi attività - anche che non genera reddito - che passi attraverso un sito internet. Manca la definizione di piattaforma digitale (anche lo scambio di like su Facebook può essere considerata allocazione ottimizzata e condivisa di tempo). Non si capisce se sono compresi i mercati redistribuivi (es. Subito.it), le condivisioni gratuite o i baratti (importante ai fini fiscali successivi), i mercati di lendini peer to peer.
Bruna Bruno, 03/05/2016 20:45
Bruna Bruno
nel commento precedente "lendini" doveva essere "lending"
Bruna Bruno, 03/05/2016 21:14
Bruna Bruno
I siti che pubblicano annunci di lavoro, anche gratuitamente, fanno allocazione condivisa e ottimizzata di risorse e rientra nell'oggetto della legge? Una cooperativa di servizi fa allocazione condivisa e ottimizzata di risorse ma non rientra perché non c'è la piattaforma? e se i soci si accordano su Facebook? Sono paradossi, ma danno l'idea di quanto è rischiosa l'applicazione di questo quadro normativo definito in maniera così vaga e trasversale.
Bruna Bruno, 03/05/2016 21:27
DigiTaxi © App
Vanno incluse anche le piattaforme che operano come intermediari nei confronti di operatori professionali quali taxi e NCC perchè introducono trasparenza migliorando la qualità del servizio. Ad ese. l'App DigiTaxi consente di: conoscere il costo presunto della corsa e l’itinerario consigliato; conoscere i dettagli del taxista ed il tempo di attesa; esprimere a fine corsa un gradimento sul servizio.
DigiTaxi © App, 08/05/2016 15:54
Giuseppe Vultaggio
chi in modo continuato e organizzato fa attività di ospitalità , ristorazione , trasporto persone .... deve pagare le tasse tutte seguire le regole es HACCP per gli home restaurant la tassa della spazzatura deve adeguare il compeso per i collaboratori etc etc chi scambia la propria casa con un altra persona per 2 settimane di vacanza allora non deve pagare nulla
Giuseppe Vultaggio, 13/05/2016 22:26
Giuseppe Vultaggio
gli imprenditori che non fanno lo scontrino sono evasori .... chi a casa su prenotazione prepara la cena senza nessun controllo senza pagare con tassazione adeguata la donna delle pulizie fa nuova economia ma mi sembra il paradosso così scompariranno le piccole imprese e rimarranno solo i grossi e la " nuova economia "
Giuseppe Vultaggio, 13/05/2016 22:29
Adriano Lapedota
Noi stiamo per dare vita ad un portale che offrirà servizi di condivisione acquisto beni tra privati e anche creazione di gruppi di acquisto offerti da soggetti con partita iva e operanti nel settore artigianato/tessile/design/food/servizi. Di fatto come verremmo inquadrati? Saremmo un ibrido. Dico ciò perchè ho letto che sarebbero escluse dalla presente legge le ptf che operano in favore degli op. prof.li iscritti al reg.imp. Credo, quindi, si debba implementare al testo di legge la verifica delle varie attività svolte dal sito anzichè in generale.
Adriano Lapedota, 17/05/2016 15:07
Daniela Porru
Un disegno di legge come quello sulla sharing economy non può escludere l’ammissibilità di piattaforme che operano intermediazione in favore di operatori professionisti iscritti al registro delle imprese. Tale divieto sembra in assoluta controtendenza con quanto risulta necessario in diversi mercati tra cui quello dei trasporti . In un tempo in cui per rafforzare il sistema delle micro, piccole e medie imprese vengono promosse forme di condivisione di servizi e reti al fine di incrementarne la competitività nei confronti delle grandi imprese, appare decisamente contradditorio e incomprens
Daniela Porru, 31/05/2016 17:51
Daniela Porru
(segue 1) incomprensibile escludere da questo provvedimento le imprese regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese, i consorzi di imprese e le società consortili, o gli intermediari che intendono offrire servizi alle PMI. Il recentissimo parere dal Consiglio di Stato n° 03586/2015 del 23/12/2015 in tal senso specifica che intermediari potrebbero essere definiti, le imprese di servizi tecnologici per la mobilità che mediante ricorso ad una piattaforma tecnologica mettono in connessione passeggeri e conducenti allo scopo di fornire a richiesta un servizio remunerato di trasp
Daniela Porru, 31/05/2016 17:57
Daniela Porru
segue 2) trasporto che si svolge sul territorio nazionale. Non si comprende pertanto quale sia la ratio del disegno di legge, se si osserva quanto accade nell’economia europea e mondiale l’esclusione delle imprese dal disegno di legge della sharing economy risulta infatti inspiegabile. Il contenuto di tale provvedimento disattende in maniera sostanziale le chiare indicazioni, contenute nell’atto di segnalazione dell’Autorità di regolazione dei trasporti al Governo e al Parlamento sull’autotrasporto di persone non di linea taxi noleggio con conducente e servizi tecnologici per la mo
Daniela Porru, 31/05/2016 17:59
Daniela Porru
(segue 3) per la mobilità del 21 maggio del 2015 ed in quello dell’Autorità per la Concorrenza del 29 settembre 2015, così come il parere del Consiglio di stato numero 03586/2015 del 23/12/2015.
Daniela Porru, 31/05/2016 18:02
Daniela Porru
(segue4) Si invita pertanto il gruppo interparlamentare per l’innovazione a prendere visione e a recepire le precise indicazioni trasmesse al Governo e al Parlamento dalle Autority per i trasporti e per la Concorrenza con l’auspicio di poter colmare con la massima sollecitudine i vuoti normativi presenti nell’ordinamento italiano soprattutto in relazione al mercato dei trasporti.
Daniela Porru, 31/05/2016 18:03
Andrea Rocco
In quanto gestori di piattaforma, riteniamo vada esplicitata meglio la seguente formulazione “Sono escluse le piattaforme che operano intermediazione in favore di operatori professionali iscritti al registro delle imprese”. In particolare, ove non si facesse riferimento alle agenzie del lavoro autorizzate all’attività di intermediazione ex legge Biagi ma alle piattaforme di condivisione oggetto di regolazione della proposta di legge, suggeriamo che siano ricompresi nell’ambito di applicazione della nuova disciplina anche gli operatori professionali, iscritti nel Registro delle Imprese
Andrea Rocco, 31/05/2016 18:54
Andrea Rocco
quanto meno come imprese individuali (es: elettricisti, idraulici). Diversamente, si creerebbe una lacuna e una ambiguità in ordine alla regolamentazione delle piattaforme “ibride” che ospitano sia lavoratori non iscritti al registro che lavoratori iscritti. Se uno degli scopi dell’applicazione della sostituzione di imposta è l’agevolazione dei servizi della condivisione attraverso la tassazione del reddito generato per sottrarlo al “nero” – in analogia all’istituto della cedolare secca per le locazioni, tant’è che il 10 % previsto all’articolo 5 si applica al reddito a
Andrea Rocco, 31/05/2016 18:54
Andrea Rocco
lordo dei costi - allora appare ragionevole ed equo applicare il prelievo ai redditi da chiunque generati attraverso le piattaforme. La stessa proposta di legge definisce infatti come “integrativo” il reddito derivante dalle piattaforme, oltre il quale si applicano le normali aliquote Irpef e la definizione può ben applicarsi a professionisti che decidono di integrare il proprio reddito attraverso le piattaforme. Proponiamo quindi la seguente formulazione dell’art. 2.1 (a): “economia della condivisione: l’economia generata dall’allocazione ottimizzata e condivisa delle risorse d
Andrea Rocco, 31/05/2016 18:56
Andrea Rocco
di spazio, tempo, beni e servizi tramite piattaforme digitali. I gestori di tali piattaforme agiscono da abilitatori mettendo in contatto gli utenti e possono offrire servizi di valore aggiunto. I beni che generano valore per la piattaforma appartengono agli utenti. Tra gestori ed utenti non esiste alcun rapporto di lavoro subordinato. Sono ricomprese le piattaforme che operano intermediazione anche in favore di operatori professionali iscritti come imprese individuali al Registro delle Imprese”.
Andrea Rocco, 31/05/2016 18:56