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6 proposte per espandere la mobilità condivisa in Italia
Last update 03 May 2016
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Aggiornare il Codice della Strada 1 Integrare tra gli usi dei veicoli da parte di terzi la nozione di “veicoli condivisi”. Considerare gli stalli riservati alla sosta dei veicoli condivisi alla stregua di quelli riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus, dei veicoli circolanti su rotaia e dei veicoli in servizio di piazza. Consentire che i veicoli condivisi, se autorizzati dall'ente proprietario della strada, possano circolare nelle corsie riservate. Prevedere che fra le misure finalizzate allo sviluppo della mobilità sostenibile e al miglioramento della sicurezza stradale in ambito urbano vi sia anche l’introduzione di tutte le forme di mobilità condivisa, quindi sia i servizi per i quali si condivide un veicolo che quelli in cui si condivide un tragitto. (1) Vedi delega al Governo per la riforma del codice della strada (art. 82 comma 5 e art. 158 del CDS in vigore, proposta di modifica n. 2.14 al DDL n. 1638) Assicurare alla mobilità condivisa urbana condizioni operative essenziali 2 Prescrivere che i Comuni che istituiscono servizi di mobilità condivisa inseriscano preventivamente nei Piani generali del traffico urbano (PGTU) quelle misure che garantiscono la diffusione e l’utilizzo di questi servizi, quali per esempio: • l’individuazione di uno standard minimo di aree di parcheggio da riservare alla sosta dei veicoli condivisi, anche differenziato per unità territoriali omogenee, con particolare riferimento alle aree in cui la sosta è subordinata al pagamento, all’interno delle Zone a Traffico Limitato e in prossimità dei grandi poli attrattori di traffico veicolare; • l’esenzione dei veicoli condivisi dal pagamento della sosta; • l’accesso dei veicoli condivisi all’interno delle ZTL; • la possibilità che i veicoli condivisi possano circolare nelle corsie riservate. Inserire tra le misure strategiche dei Piani urbani di mobilità sostenibile quelle finalizzate all’introduzione di sistemi di mobilità condivisa, pianificando l’opportuna integrazione e complementarità di questi servizi con gli altri sistemi di trasporto, in particolare il trasporto pubblico locale. Inserire all’interno delle nuove linee guida per la redazione dei Piani urbani di mobilità sostenibile le misure finalizzate allo sviluppo dei sistemi di mobilità condivisa in tutte le sue diverse articolazioni, quali: • la pianificazione delle infrastrutture e dei servizi di mobilità condivisa, anche in riferimento all’integrazione con gli altri sistemi di trasporto, in particolare il trasporto pubblico locale; • l’integrazione e il coordinamento tra la promozione dell’uso della mobilità condivisa, la riduzione del traffico veicolare privato e la regolamentazione della sosta dei veicoli, in particolare quelli lungo la sede stradale. (2) Vedi art. 35 della delega al Governo per il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale Condividere uno standard nazionale per i contratti di servizio 3 Promuovere un tavolo tecnico tra Operatori, Enti locali e Autorità di Regolazione dei Trasporti per garantire che i rapporti tra enti locali e gli operatori dei servizi di mobilità condivisa siano disciplinati da un contratto di servizio standard, di riferimento per l’affidamento dei servizi di mobilità condivisa, in cui siano uniformati aspetti essenziali quali: • il regime o i regimi giuridici da prescegliere per la gestione dei servizi di mobilità condivisa; • il periodo di validità del contratto; • i criteri di compensazione economica ai soggetti affidatari del servizio per eventuali obblighi di servizio pubblico; • gli strumenti di rilevazione della Customer Satisfaction; • i dati essenziali sull’erogazione del servizio necessari a creare la base dati per la pianificazione e il monitoraggio dei servizi di mobilità condivisa; • le sanzioni e le penalità in caso di mancata osservanza del contratto e le ipotesi di risoluzione del contratto in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali; • gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'amministrazione competente con riferimento al raggiungimento degli standard qualitativi e quantitativi; • i criteri per garantire i livelli minimi di interoperabilità tra i servizi di mobilità condivisa nell’ambito dell’area urbana in cui si svolge il servizio; • le garanzie finanziarie e assicurative nonché le misure a garanzia della continuità del servizio; • le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti; • la disciplina delle conseguenze derivanti dall’eventuale cessazione anticipata dell’affidamento e i criteri per la valutazione dell’indennizzo spettante al gestore. (3) Vedi delega al Governo per il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale Garantire incentivi fiscali alla mobilità condivisa Esentare i veicoli condivisi dal pagamento della tassa di proprietà. Riconoscere una detrazione d’imposta del 19% delle spese annuali sostenute dai contribuenti (persone fisiche e giuridiche) per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa. Garantire che l’istituzione dei buoni di mobilità per comportamenti virtuosi in tema di mobilità sostenibile, compresa anche la rottamazione dell’auto di proprietà senza un riacquisto nell’arco di 5 anni, siano utilizzabili anche per l’acquisto di servizi di mobilità condivisa. Disporre che il GSE sviluppi le metodologie e i relativi strumenti per incentivare le misure comportamentali in tema di mobilità sostenibile, includendo in questi ultimi anche l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa, finalizzati all’emissione di Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi). Adeguare le coperture assicurative alle nuove forme di mobilità condivisa Promuovere di concerto con ANIA polizze assicurative dedicate ai veicoli e ai servizi di mobilità condivisa (car/scooter/van sharing e carpooling/ridesharing). Assicurare che la mobilità condivisa sia ricompresa fra le modalità di trasporto per recarsi al lavoro previste nell’assicurazione INAIL per l’“infortunio in itinere”. Investire nella sharing mobility Istituire un Fondo statale per la mobilità condivisa nelle aree urbane (sul modello del Fondo per la Mobilità Sostenibile), rivolto ai Comuni, per il cofinanziamento delle infrastrutture e dei servizi di mobilità condivisa. Permettere che i servizi di mobilità condivisa, se integrati e funzionali al trasporto pubblico di linea, possano essere finanziati anche attraverso il Fondo per il concorso finanziario dello Stato al trasporto pubblico 4. Garantire che le Regioni, nel determinare dei livelli adeguati dei Servizi di trasporto pubblico locale e regionale automobilistico e ferroviario, possano inserire, tra le soluzioni innovative e di minor costo per fornire servizi di mobilità nelle aree a domanda debole, anche i servizi di mobilità condivisa. Finanziare una campagna sociale sul ruolo della mobilità condivisa. (4) Vedi art. 23 della delega al Governo per il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale
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su che base l'ente proprietario della strada può far circolare i veicoli condivisi? su base discrezionale dell'ente o secondo delle linee guide nazionali? Si potrebbe avere un documento nazionale che contiene opzioni disponibili agli enti per semplificare la vita agli amministratori. Il documento potrebbe essere aggiornato regolarmente per aggiungere nuove best practice ed espungerne altre poco utilizzateTale comma è di difficile interpretazione. Come ci si dovrebbe comportare con il carpooling? Se per il carsharing è facile identificare il mezzo condiviso, come dovrebbe essere identificato quello privato che viene condiviso?Risulta importante identificare un metodo univoco (ad. esempio piattaforma abilitata) che possa certificare anche la condivisione del mezzo privatoSe il veicolo condiviso è un mezzo privato condiviso sporadicamente? Bisogna essere più precisi in questo comma.Confermo quanto detto sopra da Ami Ferrara e condivido in pieno!Ritengo importante che sia facoltà del sindaco decidere se e quali servizi (car sharing, car pooling,...) autorizzare alla sosta e per quale classe di veicoli (EV, termici, GPL/metano, trasporto persone, trasporto cose, etc.).Concordo nel lasciare ai comuni la scelta in modo che possano gestire e monitorare, inoltre, eventuali intasamenti delle corsie riservate. Concordo con Ferrara, d'altra parte se un comune decide di avere servizi di mobilità condivisa è indispensabile che vengano inseriti negli strumenti di pianificazione. Si corsie riservate, se il comune lo vuole, dopo valutazione degli impatti e inserimento negli strumenti di pianificazione (a mio avviso obbligatori).Concordo con AmiConcordo con AmiCondivido tuttavia è opportuno valutare sempre l'impatto dei servizi per evitare situazioni in cui la mobilità condivisa disincentivi l'uso di sistemi di trasporto più ecologici.Nell'attuale CDS a cui ci stiamo rifacendo (pur sapendo che la sua riforma è attualmente oggetto di delega al Governo da parte del Parlamento), all'individuazione dell'uso segue sempre la sua definizione. E' senza dubbio necessario definire cosa sia un veicolo condiviso ma ricordo a tutti che lo spirito di queste proposte non è quello di scrivere gli articoli e i commi di una proposta di leggePersonalmente trovo opportuno che la mobilità condivisa (car sharing e car pooling in particolare) possa usufruire di condizioni analoghe a quelle dei servizi di taxi (o come li chiama aulicamente il CDS servizi di piazza)Aggiungo, è il motivo principale segnalato anche dal primo questionario, che questa è la condizione necessaria , ad oggi, perchè un veicolo possa essere rimosso.La proposta mira a creare solo le condizioni normative per cui sia possibile, se il Comune lo ritiene opportuno, utilizzare le preferenziali da parte di veicoli con equipaggi formati attraverso piattaforme di carpooling. Solo Valerio è riuscito a vedere che in realtà vi sono due proposte in una. Purtroppo per errore di conversione del testo nella piattaforma le proposte si sono fuse per mancanza di un "a capo"Il preventivamente non piace neanche a me in effetti. Tolto quel preventivamente però mi sembra opportuno che un Comune che decida di avvalersi di questa nuova forma di mobilità la inserisca a pieno titolo nel PUT (che è lo strumento attualemnte in vigore per "per il miglioramento delle condizioni della circolazione stradale nell'area urbana, dei pedoni, dei mezzi pubblici e dei veicoli privati, realizzabili nel breve periodo -arco temporale biennale- e nell'ipotesi di dotazioni di infrastrutture e mezzi di trasporto sostanzialmente invariate.") . E' sempre nel PUT che si interviene sulla circolazione e sulla sosta.Concordo con Michelacci che poi il Comune possa non debba adottare misure favorevoli alla mobilità condivisa come quelle individuate nei 4 punti.Vale la mia osservazione al comma 2 della precedente proposta: perchè i taxi sì e il carpooling no tanto fare un per esempio? Le cosiddette "High-occupancy vehicle lane" sono una realtà da tanti anni negli US. Ovviamente si tratta di una possibilità da parte del Comune non di un obbligo. Vi sono infatti molte specificità che possono essere valutate solo a livello Comunale. Cmq spingere i Comuni a fare una valutazione non mi sembra una cattiva idea.Marco scusa ma non ho capito il tuo commento, puoi aiutarmi a capire meglio?Anna Donati, Kyoto Club: Le proposta deve prevedere l’inserimento nel Codice della Strada dello stallo di sosta per i veicoli condivisi. Poi sarà la singola Amministrazione Comunale a dover applicare questa opportunità secondo le proprie scelte strategiche in genere contenute nel PUT e/o nel PUMS. Quindi non si ritiene opportuna una automatica equiparazione ad altre tipologie di servizi di trasporto pubblico. Marco Mastretta E' corretto lasciare ai Comuni possibilità di scelta sui servizi da attivare ma una volta fatta la scelta di adottare un certo servizio credo che vadano definitid egli standard da rispettare per evitare la proliferazione di soluzioni fai-da-te e la confuzione normativa. Se si attiva un servizio di taxi non si può pensare di non riservare stalli. Quindi l'obbligo degli stalli dovrebbe essere a mio avviso uguale per tutti e previsto a norma. Si potrebbero ovviamente differenziare le modalità nel caso di servizio station based e free floating. Anna Donati, Kyoto Club: Non si condivide la possibilità di utilizzare le corsie riservate, mentre per l’accesso alla ZTL già oggi è possibile sulla base delle scelte delle singole Amministrazioni. Questo perché se si punta davvero allo sviluppo di massa del veicolo condiviso (car sharing e car pooling) questo renderebbe inutile il concetto di “corsia riservata” per il trasporto collettivo.Marco Mastretta concordo sul fatto che la scelta delel corsie possa essere lasciata ai Comuni anche se ciò può creare situazioni di ambiguità per gli utenti che usano il servizio in città diverseAnna Donati, Kyoto Club: La prima osservazione riguarda l’obbligo di inserire “preventivamente nei Piani Urbani del Traffico” le misure di incentivo ai veicoli condivisi. Si ritiene la norma troppo rigida così come formulata perché il PUT è uno strumento molto rigido, che una volta approvato, dovrebbe essere aggiornato ogni due anni, viene approvato dal Consiglio Comunale, è soggetto a VAS, deve essere pubblicato per le osservazioni dei cittadini. Anna Donati, Kyoto Club: Inoltre con l’arrivo delle regole per i PUMS non è chiaro se questo implicherà una revisione ed un aggiornamento dei PUT (se non la loro cancellazione..) Quindi si ritiene che il PUT debba contenere gli obiettivi generali a sostegno della mobilità condivisa, ma non le “misure” di dettaglio, per consentire la massima sperimentazione ed adeguamento in corso d’opera ai Comuni con i Piani di settore previsti dallo stesso PUT. Carlo Michelacci, Comune di Bologna: Sostituire il paragrafo con la dicitura "Dare la facoltà alle Amministrazione Comunali che istituiscono servizi di mobilità condivisa di inserire preventivamente nei Piani generali del traffico urbano (PGTU) quelle misure che garantiscono la diffusione e l’utilizzo di questi servizi, quali per esempio.... Carlo Michelacci, Comune Bologna: i quattro punti sono delle opportunità che le Amm. Comunali possono decidere di assumere oppure no esattamente come disciplinano autonomamente le regole relative agli accessi alla ZTL o alla circolazione e sosta. Tali punti a nostro avviso devono inoltre essere differenziati per tipologia di auto; per es. noi come Comune di Bologna vediamo con favore la possibilità di autorizzare l'accesso alla ZTL e la sosta gratuita ai veicoli elettrici ma ovviamente non autorizzeremmo mai veicoli euro 0. Dubbi sull'autorizzare il transito sulle corsie preferenzialiAnna Donati, Kyoto Club: Tra le misure si condivide esenzione sosta, ZTL, aree di parcheggio, ma non l’uso delle corsie riservate.Marco Mastretta : vale quanto detto sopra almeno per il car sharing, essendo i veicoli riconoscibili e censibili. L'accesso deve essere permesso in maniera omogenea essendo il servizio complementare al trasporto pubblico. Anna Donati, Kyoto Club: Ottimo obiettivo inserire nel Decreto Servizi pubblici locali un art. dedicato alla mobilità condivisa, meglio parlare però di “uno schema” di contratto di servizio standard, perché poi ogni realtà sulla base della propria dimensione e densità, dei servizi esistenti, dell’integrazione con gli altri servizi, dei target di mobilità condivisa, elaborerà e sottoscriverà il proprio specifico contratto con gli operatori, rispettando le regole e gli standard minimi fissati dell’Autorità dei Trasporti.Anna Donati, Kyoto Club: Forse al Tavolo dovrebbero partecipare anche i Ministeri competenti, dato che si parla di aiuti fiscali, fondo nazionale, assicurazione, buono mobilità. Marco Mastretta : per quanto riguarda gli aspetti generali (direi "più legali") degli affidamenti credo che occorra evitare di sovrapporsi al codice degli appalti. Poi elementi quali la durata sono molto legati alle specifiche condizioni quali gli investimenti richiesti, l'utenza prevista ecc; la cosa è ancora più complicata per i crietri di compensazione economica, così che avere un contratto standard credo sia praticamente impossibile. Credo che alla norma vadano lasciatri solo due aspetti : - gl standard minimi di qualità a tutela del cliente - gli obblighi minimi di rendicontazione dMarco Mastretta prosecuzione Credo che alla norma vadano lasciatri solo due aspetti : - gli standard minimi di qualità a tutela del cliente - gli obblighi minimi di rendicontazione di rendicontazione verso l'ente concedente (standard come nel tpl) - gli obblighi minimi di interopearbilità Per il resto suggerisco una Direttiva Ministeriale che dia linee guida per l'affidamento di sevizi di sm chiari ma che possano essere adattati alle realtà specifiche. Senza dimenticare che tutti qusti strumenti vanno regolarmente adeguati pena la perdita di senso in tempi brevi. Marco Mastretta anche in questo caso il diritto sarebbe praticamente riconoscibile solo a veicoli "stabilmente condivisi". Marco Mastretta Concordo con il commento di AMIMarco Mastretta E' importante che il cliente car sharing che per un certo tempo utilizza solo il cs e non ha auto proprie, nonperda la classe raggiunta al momento dell'eventuale riacquisto di una sua nuova vettura privata. Anna Donati, Kyoto Club: Si condividono le proposte tranne il primo punto e cioè il Fondo statale per la mobilità condivisa nelle aree urbane da istituire in modo separato. Meglio avere un fondo complessivo, ampliato nella sua capienza, per la Mobilità Sostenibile, con un set di interventi tra cui la mobilità condivisa, che i Comuni e le Città metropolitane possono impegnare sulla base delle proprie strategie e della approvazione dei PUMS. La frammentazione dei Fondi oltre che di difficile gestione, frammenta anche gli interventi.Marco Mastretta : Reputo questo punto molto significativo. I questo caso a mio avviso si giustificherebeb anche l'utilizzo del fondo destinato al TPL in chiave di risparmio complessivo (ovviamente qualora sia giustificata la funzionalità e la convenienza economica)Si, purché gli stalli riservati alla mobilità condivisa siano separati da quelli del trasporto pubblicoNon si ritiene opportuno consentire di circolare nelle corsie riservate (dove già transitano bus, taxi e biciclette), perché si possono creare problemi di intasamentoprevedere anche nei PUM e nei PUMSSi nella ZTL, purché si tenga conto del conseguente problema della riduzione degli spazi; si dovrà quindi prevedere una pianificazione diversa da città a cittàidea condivisibile, ma è opportuno precisare quali veicoli condivisi; e specificare poi quali modalità di controllo per la corretta attuazione dell'esenzione a chi ne ha dirittocome sopra. Si nella ZTL, purché si tenga conto del conseguente problema della riduzione degli spazi; si dovrà quindi prevedere una pianificazione diversa da città a cittànon si ritiene opportuno; vi sarebbe un problema di controllo e di sicurezza come sopra, si può omettere “lungo la sede stradale”si può inserire dopo Enti Locali “e/o loro Agenzie per la mobilità laddove esistenti”Non si condivide questo punto, poiché molto controversoBene, ma nell'ottica di inserire queste detrazioni anche per gli abbonamenti al TPL e per l'acquisto di bicicletteBene anche qui, ma sempre nell'ottica di inserire questo incentivo anche in relazione a TPL e mobilita ciclabileOk, eventualmente anche allargando ad emissione di CO2 e “qualità dell'aria”Non concordiamo sull'istituzione di un fondo separato.Non possono essere tolti soldi al TPL per finalità diverseIl problema è che oggi alcuni operatori godono di questa equiparazione, mentre altri no, le regole devono essere univoche per tutti gli operatori di car sharingSu Roma gli stalli del servizio offerto dall'agenzia della mobilità vengono evidenziati con la dicitura “ car sharing “, pertanto si rende confuso per gli utenti interpretare che si tratta di un servizio specifico, se poi una nostra vettura parcheggia in questo stallo viene sanzionata ZEGO- primo obiettivo nell'ambito degli interventi normativi deve essere dare una definizione chiara per ogni forma di mobilita' condivisa: penso soprattutto alle forme di carpooling e ridesharing che oggi non sono definite puntualmente nella normativa e c'e' grande confusione nell'applicazione delle regole del CDS. ZEGO . concordo con Giuseppe che le piattaforme possono certificare i veicoli che condividono, ad esmpio ogni bimestre, dando quindi accesso alle agevolazioni nel bimestre successivoZEGO - nel caso di veicoli privati, potrebbero essere le stesse piattaforme di condivisione che producono delle certificazioni sui livelli di condivisione, che possono poi essere utilizzati per l'esenzione ZEGO su questo tema ritengo si debba prima chiarire bene cosa gia' oggi e' incluso nella normale RCA auto obbligatoria che gia' include la copertura danni ai terzi trasportati ZEGO. qualunque sia il fondo che eroga i finanziamenti, ritengo importante esplicitare che possono essere distribuiti anche a ent iprivati/aziende che sviluppano progetti di mobilita' condivisa nell'ambito dei contesti urbani, definendo dei criteri minimi per accedere all'erogazione Integrare nei Piani Urbani di Mobilità le aree di sosta pubbliche con quelle private. Un ragionamento a 360° aumenterebbe le possibilità di una sosta sicuramente più disciplinata e non necessariamente a titolo onerosoCondivido la necessità di cimentarsi in uno sforzo definitorio su cosa l’ordinamento debba considerare un veicolo condiviso. Aggiungere la nozione “veicoli condivisi” all'art. 82, c. 5 CDS, senza ulteriori specificazioni di sorta potrebbe alimentare incertezze normative e conflitti interpretativi sul punto. L’articolo 158 del codice della strada prevede al comma 2 che la sosta è vietata in una serie di casi, tra cui, lett. d: negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza». Dal punto di vista del drafting è condivisibile l’aggiunta al richiamato elenco degli stalli riservati ai mezzi ad utilizzo condiviso, da intendersi in questo caso sia come car/scooter sharing secondo le due diverse modalità free floating o a sosta fissa sia come car pooling. Vale però tenere a mente che il car sharing a sosta fissa necessità appunto di una sosta fissa difficilmente “condivisibile” con i servizi fee floating. Spetterà dunque ai Comuni individuare l’esatta allocazione degli spazi tra i diversi servizi. Potrebbe anche in questa sede (amplius infra) essere utile un richiamo alle Aree di mobilità introdotte nel Comune di Milano con l’ultimo dei bandi in materia di car sharing (Delibera Giunta comunale n. 726/2016, p. 17). La disposizione in commento può essere suddivisa in due parti. La prima delle due è orientata a far sì che i veicoli afferenti alla definizione di mobilità condivisa possano liberamente circolare in corsie riservate a veicoli quali taxi o servizi di trasporto pubblico urbano. L’intento è più che condivisibile tuttavia occorre tenere a mente che in alcune esperienze (Milano) questo tipo di agevolazione era stata in primo luogo introdotta, salvo poi essere revocata dal Comune stesso a causa dei disagi che la stessa aveva arrecato sulla circolazione. Con riferimento al secondo periodo, l’intento sarebbe invece quello di introdurre un generale favor per le forme di mobilità condivisa che andrebbero parificate alla mobilità sostenibile. E’ dunque da condividere l’introduzione di un riferimento alla mobilità condivisa tra i principi e i criteri direttivi della legge di delega (art. 2 del DDL richiamato 1638). In tal modo l’esecutivo potrà introdurre novità legislative anche attraverso lo strumento più snello del decreto legislativo. Così facendo verrebbero inoltre ridotti ab origine possibili vizi riconducibili al c.d. eccesso di delega. Si segnala inoltre che il l’art. 2, c. 12 tra i principi e i criteri direttivi a cui dovrà attenersi il Governo prevede anche l’opportunità di introdurre una definizione di car pooling inteso come «servizio di trasporto, non remunerato, basato sull’uso condiviso di veicoli privati tra due o più persone che debbano percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari pubblici o privati, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici». Accanto ad essa potrebbero trovare spazio anche le definizioni degli altri servizi in ossequio a quelle esigenze definitorie di cui supra. Si potrebbe far riferimento già in questa sede alle c.d. “Aree di mobilità” inserite nell’ultimo bando del Comune di Milano. Dette aree si caratterizzano infatti «per la copresenza dei principali mezzi di trasporto cittadini, pubblici e privati: metro, treno, bus, car sharing, bike sharing e scooter sharing, favorendo l’interscambio» (cfr Delibera Giunta comunale n. 726/2016, p. 17)v. considerazioni supra punto 1, 2. Si potrebbe forese fare un breve riferimento anche alla auspicabile quanto necessaria interoperabilità informatica tra i diversi sistemi di biglietteria, prenotazione, erogazione di bonus mobilità etc. Valutare la possibilità di un ripensamento della pianificazione della mobilità urbana in modo da non ingenerare confusione sul ruolo e le funzioni di ciascun piano. A riguardo va accolto con favore quanto previsto dall’articolo 2, c. 12, lett. f del ddl di riforma del Codice della strada anche per quanto concerne le sanzioni previste per eventuali enti inadempienti. La disposizione da ultimo richiamata inserisce infatti tra i principi e i criteri direttivi anche il «riordino della normativa concernente gli strumenti di pianificazione della mobilità, della circolazione e della sicurezza stradale, anche al fine di rendere più efficiente e sostenibile la mobilità, con la previsione di un unico strumento di programmazione per ciascun ente territoriale competente, per il proprio livello di governo, e con l’introduzione di adeguate modalità di raccordo e coordinamento tra strumenti di pianificazione relativi a livelli territoriali diversi, nonché con la previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti inadempienti, anche attraverso la riduzione progressiva ovvero l’esclusione dai finanziamenti eventualmente previsti dai piani sovraordinati». A riguardo potrebbe introdursi un riferimento alla mobilità condivisa quale elemento da prendere in considerazione per la definizione del c.d. bacino della mobilità di cui all’art. 14 della delega al Governo per il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse generale. Ciò potrebbe essere letto anche come un incentivo alla maggiore diffusione dei servizi di mobilità condivisa anche su scale extra e infra comunali. L’ultima versione della legge delega, come già segnalato dalla Dott.ssa Donati, prevede una nuova formulazione dell’art. 35 il quale nel fornire “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale per la pianificazione e il finanziamento della mobilità urbana sostenibile”, introduce tra le finalità dei piani urbani della mobilità sostenibile anche l’«introduzione di sistemi innovativi di mobilità condivisa, con opportuna integrazione e complementarità dei sistemi di trasporto pubblico locale» (cfr. lettera d). Dal punto di vista del drafting andrebbe forse ripensata la collocazione della norma: perché inserirla nel Titolo VII tra le “Disposizioni transitorie e finali”? Utile potrebbe essere individuare sin da ora l’autorità preposta alla stesura di contratti standard anche in materia di mobilità condivisa (cfr. art. 15, legge delega SPL)Anche in tale ambito davvero essenziale risulta essere il quadro definitorio della mobilità condivisa. Al pari di quanto avviene per le detrazioni riconducibili al trasporto pubblico locale si potrebbe pensare ad un tetto massimo che nel caso dei servizi di trasporto pubblico è fissato a 250 €. Ciò anche al fine di individuare seppure in termini previsionali le risorse necessarie per coprire la misura che si vuole introdurre. I buoni potrebbero essere finanziati dalle Province o dalle Regioni con un’aliquota individuata in una percentuale dell’RC Auto ad oggi destinata al finanziamento delle funzioni provinciali (che si stanno però riducendo in virtù della c.d. legge Delrio). Forse il Gestore dei servizi elettrici non detiene ad oggi competenze tali per l’implementazione di un sistema così concepito. Si potrebbe valutare la possibilità di attribuire una tale funzione all’autorità dei trasporti oppure ad autorità locali su scala cittadina secondo criteri e modalità comunque standardizzati nell’intero territorio nazionale. Una diversa lettura delle disposizioni di riferimento (art. 2, DPR n. 1124 del 30 giugno 1965) potrebbe condurre l’interprete ad intendere la disposizione già oggi come omnicomprensiva ed inclusiva dei servizi di mobilità condivisa. L’articolo richiamato si riferisce infatti al “normale viaggio casa lavoro” senza però specificare il mezzo e dunque a prescindere da esso. Vi rientrano allora il mezzo pubblico e quello privato ancorché quest’ultimo subordinato ad una valutazione di necessità. Orbene o la mobilità condivisa rientra nel paradigma del mezzo pubblico o del mezzo privato ancillare al mezzo pubblico ma in ogni caso non credo possa uscire da questo spettro definitorio per il semplice fatto che la proprietà del veicolo non sia riconducibile all’utente ma ad un soggetto terzo. Il vero nodo è semmai quello del requisito della necessità e del suo relazionarsi con la mobilità condivisa. Si potrebbe pensare allora ad una modifica della norma che paragoni sul punto i mezzi in mobilità condivisa ai velocipeti il cui uso – ai sensi dell’art. 2, DPR n. 1124 del 30 giugno 1965, come da ultimo modificato dal c.d. collegato ambientale l. n. 221 del 28 dicembre 2015 – è da intendersi sempre necessitato in virtù dei positivi riflessi ambientali.La pletora di fondi ad oggi esistenti a livello statale ingenera forse qualche incertezza normativa specie con riferimento all’individuazione dei beneficiari degli stessi. Ad ogni buon conto andrebbe forse incentivata la possibilità di introdurre fondi per lo sviluppo della mobilità condivisa a livello regionale o di area vasta secondo criteri comuni determinati a livello statale. M. Colleoni - M.Rossetti (Università Milano Bicocca). Siamo d’accordo sulla necessità di dare una definizione chiara per ogni forma di mobilità condivisaM.Colleoni - M. Rossetti (Università Milano Bicocca) Troviamo opportuno che la mobilità condivisa possa usufruire di condizioni analoghe a quelle dei servizi di piazza, così come definiti dal CDS, fatte le opportune distinzioni tra station based and free floatingM. Colleoni - M. Rossetti (Università Milano Bicocca) Non si condivide la possibilità di utilizzare le corsie riservate al TPL in quanto ridurrebbe l’efficacia delle stesseM. Colleoni - M. Rossetti (Università Milano Bicocca) Siamo concordi sulla necessità di individuare delle condizioni operative essenziali. Riteniamo che per quanto riguarda la sosta a pagamento la stessa debba essere internalizzata nel prezzo del servizio, nel caso in cui questo sia previsto. In ogni caso, a nostro avviso, è opportuno non perdere di vista il valore del suolo e la domanda di sosta. Pertanto, una “tariffa adeguata”, eventualmente differenziata per la mobilità condivisa, garantirebbe uno shift modale di una parte della domanda e una conseguente miglior occupazione dell...dell’offerta di sosta disponibile. Riteniamo si debba fare più attenzione al tema della sosta. Per quanto riguarda l’ingresso nelle ZTL non vediamo alcun ostacolo mentre siamo contrari in linea di principio alla concessione di transito nelle corsie riservate al TPL.M. Colleoni - M. Rossetti (UNiversità Milano Bicocca) Condividiamo l’opportunità di istituire un tavolo tecnico. M. Colleoni - M. Rossetti (Università Milano Bicocca). Come già evidenziato da altri, è un punto molto controverso. La dimensione della condivisione, per molte forme di mobilità condivisa, non è una condizione stabile. Pertanto, questo potrebbe creare un’ambiguità di fondo difficilmente risolvibile. L’istituzione di crediti/debiti di mobilità invece garantirebbe il riconoscimento, attraverso una piattaforma certificata, di comportamenti virtuosi. M. Colleoni - M.Rossetti (Università Milano Bicocca). Troviamo essenziale adeguare le coperture assicurative alle nuove forme emergenti di mobilità condivisa. Condivisibile il mantenimento della classe e il riconoscimento della copertura assicurativa, per infortunio in itinere, a coloro che utilizzano forme di mobilità condivisa.M. Colleoni - M.Rossetti (Università Milano Bicocca). Anche noi non concordiamo sulla necessità di istituire un fondo statale ad hoc separato dal fondo della mobilità sostenibile. A nostro avviso la mobilità condivisa è una delle possibili alternative.M. Colleoni - M.Rossetti (Università Milano Bicocca) Troviamo gli ultimi due punti rischiosi. In particolare, sembrerebbe emergere l’idea che sia il TPL a dover finanziare la mobilità condivisa.La definizione di "veicoli condivisi", ad ogni buon conto, non dovrebbe pregiudicare la possibilità di nuove forme di condivisione come la modalità peer-to-peer. Anzi, la dovrebbe prevedere espressamente. (continua)Ad oggi il car sharing in modalità peer- to- peer, ossia come scambio tra privati dell'uso di un autoveicolo, non è consentito in Italia. Il codice della strada permette il noleggio di auto senza conducente (art.84 cds); la carta di circolazione dei veicoli deve essere rilasciata sulla base della denuncia di inizio attività (art. 19 legge 241/90). E' necessario, inoltre, essere titolari di un'impresa, dimostrare di avere locali idonei per l'esercizio dell'attività e non avere precedenti penali (art. 11 Testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza).In via generale non appare opportuno. L'utilizzo delle corsie preferenziale andrebbe lasciata alle amministrazioni comunali a seconda delle esigenze riscontrate in loco.Solo per l'area urbana?L'esenzione, totale o parziale, della tassa di proprietà per i veicoli condivisi, inclusi in modalità peer-to-peer è auspicabile. La problematiche tecniche per scongiurare l'elusione potrebbero essere superate, come già detto prima, tramite certificazione di piattaforma o tramite l'introduzione di un conflitto d'interessi tra proprietario auto e utilizzatore per esempio con l'introduzione di un credito fiscale o per l'uso di altri trasporti pubblici( treno, aereo, ecc) per l'utilizzatore che dichiara l'uso del veicolo condiviso. cosa vuol dire integrati e funzionali? che decide il comune o la municipalizzata controllata? ci dovrebbero essere dei limiti con favore a iniziative alle aree più marginali. Bisogna favorire modelli che siano il più possibilie sostenibili economicamente. l'idea può essere buona se per integrazione, nel caso di servizi di mobilità condivisa offerti da privati, s'intende un coordinamento della attività tra gli operatori in modo che gli operatori privati non perdano l'incentivo ad operare al fine di realizzare un'impresa economicamente sostenibile e le aziende di trasporto pubblico non agiscano secondo criteri non economici nei riguardi di attori privati.ritengo sia utile introdurre sistemi di incentivo al transito in ZTL di veicoli condivisi elettricinelle linee guida dovrebbero essere introdotti dei distinguo per la mobilità condivisa con veicoli a motore elettrico; la pianificazione delle infrastrutture è più articolata. ritengo sia possibile ma solo introducendo un indice di sostituzione tra spostamenti a motore endotermico e spostamenti a motore elettrico o altra tipologia a emissioni zero. Colgo l'occasione per ribadire la mia opinione riguardo la necessità di introdurre incentivi fiscali per i gestori di sistemi di mobilità basati su motori ad emissioni zero con ulteriori premi per chi dimostra di utilizzare energia da fonti rinnovabili A mio parere è difficile utilizzare l'uso delle corsie riservate in maniera standardizzata in tutti i comuni poichè spesso sono coperte da varchi con telecamera tecnicamente non mi è chiaro come farebbe la telecamera a distinguere tra auto condivisa e non condivisa.L'ideale sarebbe usufruire di detrazioni ad esempio sul bollo autoPenso questo sia un punto chiave sostanziale per aumentare l'utilizzo della mobilità condivisa soprattutto al livello di carpooling aziendale, molte aziende sono già avvezzi ai sistemi del GSE per l'ottenimento dei certificati bianchi se questo avvenisse sarebbero estremamente incentivate ad utilizzare anche questa possibilità. L'aspetto poi di abbinare ad esempio flotte aziendali costituite da auto elettriche con la possibilità di condivisione del viaggio sarebbe un ulteriore opportunità.Ampliare i soggetti che beneficiano anche a aziende che adottano sistemi di mobilita' sostenibili, universita' o altri enti.Trasformare la co2 risparmiata - ad esempio da aziende o universita' che adottano il carpooling - in certificati bianchi