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[...] Assicurare che la mobilità condivisa sia ricompresa fra le modalità di trasporto per recarsi al lavoro previste nell’assicurazione INAIL per l’“infortunio in itinere”.
Valerio Lubello
Una diversa lettura delle disposizioni di riferimento (art. 2, DPR n. 1124 del 30 giugno 1965) potrebbe condurre l’interprete ad intendere la disposizione già oggi come omnicomprensiva ed inclusiva dei servizi di mobilità condivisa. L’articolo richiamato si riferisce infatti al “normale viaggio casa lavoro” senza però specificare il mezzo e dunque a prescindere da esso.
Valerio Lubello, 17/06/2016 07:00
Valerio Lubello
Vi rientrano allora il mezzo pubblico e quello privato ancorché quest’ultimo subordinato ad una valutazione di necessità. Orbene o la mobilità condivisa rientra nel paradigma del mezzo pubblico o del mezzo privato ancillare al mezzo pubblico ma in ogni caso non credo possa uscire da questo spettro definitorio per il semplice fatto che la proprietà del veicolo non sia riconducibile all’utente ma ad un soggetto terzo. Il vero nodo è semmai quello del requisito della necessità e del suo relazionarsi con la mobilità condivisa.
Valerio Lubello, 17/06/2016 07:01
Valerio Lubello
Si potrebbe pensare allora ad una modifica della norma che paragoni sul punto i mezzi in mobilità condivisa ai velocipeti il cui uso – ai sensi dell’art. 2, DPR n. 1124 del 30 giugno 1965, come da ultimo modificato dal c.d. collegato ambientale l. n. 221 del 28 dicembre 2015 – è da intendersi sempre necessitato in virtù dei positivi riflessi ambientali.
Valerio Lubello, 17/06/2016 07:01