Atto Camera: 3564 - Proposta di legge
Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione.

Introduzione

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’economia collaborativa, cosiddetta sharing economy, si propone come un nuovo modello economico e culturale, capace di promuovere forme di consumo consapevole che prediligono la razionalizzazione delle risorse basandosi sull’utilizzo e sullo scambio di beni e servizi piuttosto che sul loro acquisto, dunque sull’accesso piuttosto che sul possesso.
OFF Topic: si puo' collaborare solo se si ha un account Facebook o Twitter? Sicuramente cio' sara' inviso all'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato...
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Patricia Van Ness
Patricia Van Ness
- 02 Mar 2016 23:11
Uno dei principi della sharing economy è anche la contrattualità individuale, ovvero la stipula di accordi tra privati cittadini senza l'imposizione da parte dello stato. Con questa legge si rientra ancora nel vecchio modello, dove lo stato controlla tutto, dirige tutto, obbliga i cittadini a seguire i propri capricci. Con questo modello ritenete i cittadini dei subordinati, dei mentecatti in capaci di stipulare un contratto. Le vere finalità di questo disegno di legge sono ben altre.
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Michele Zucal
Michele Zucal
- 03 Mar 2016 08:40
Credo che si debba spiegare bene cos'è la sharing economy. C'è una visione distorta del significato del termine. Non viene spiegato affatto!
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Cristian Costantini
Cristian Costantini
- 03 Mar 2016 09:27
Confermo che si tenta di definire qualcosa che è totalmente indefinibile e molto ampio
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Simone Cicero
Simone Cicero
- 03 Mar 2016 10:52
Mi sembra che sia una proposta tipica italiana, piena di vincoli e lacciuoli che sono la principale causa del disfacimento della nostra economia. Questa non è innovazione e neppure liberalizzazione, bisogna dire basta agli eccessi di normative, alle imposizioni burocratiche e ai registri, non si può sempre combattere l'evasione scaricando il lavoro di chi dovrebbe ricercarla sulle spalle dei cittadini e dei sostituti di imposta. Se la sharing economy ha avuto successo è proprio per la sua semplicità, toglietegliela e ne decreterete la fine creando altri disoccupati da assistere.
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Emanuele Aymerich Di Laconi
Emanuele Aymerich Di Laconi
- 03 Mar 2016 11:06
Assolutamente d'accordo con il commento di cui sopra di Emanuele. Un buon esempio di come fare le cose a mio avviso e` il portale allogiati (per quanto riguarda l;ospitalita` extralberghiera). E` stato relativamente facile e rapido ottenere i certificati per accedere al servizio cosi` come e` abbastanza semplice inserire gli estremi dei documenti degli ospiti. E` chiaro che questo portale deve poter "parlare" con gli altri portali. Non obbligateci ad inserire in piu` posti le stesso informazioni!
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Antonio Sidoti
Antonio Sidoti
- 03 Mar 2016 14:38
Sono le solite proposte fatte da chi non capisce nulla del settore, da chi ha interesse disperatamente a drenare denaro (per mantenere privilegi insostenibili) dagli ultimi settori liberi in un libero mercato. Ma come è possibile che non vi rendiate conto che se mi tassate in italia io posso aprire un account altrove e continuare ad operare? Dite che volete tassare per dare poi contributi alla ricerca? Bene, la risposta è una e una sola: LASCIATECI I SOLDI IN TASCA CHE SAPPIAMO NOI IMPRENDITORI DOVE INVESTIRE! Il denaro non è un bene pubblico ma un bene privato. La Sharing Economy è Liber
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Stefano Bisogni
Stefano Bisogni
- 04 Mar 2016 23:24
Please, please, legislatori leggete cosa scrive Francesco Del Prato dell'Istituo Bruno Leoni. http://www.brunoleoni.it/airbn...
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Giancarlo Baraldo
Giancarlo Baraldo
- 06 Mar 2016 12:21
A distanza di qualche giorno dalle mie prime note ho la conferma della confusione sull'oggetto di cui si discute: sharing economy. MA CHE CENTRA AIRBNB con la SHARING ECONOMY???
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Patricia Van Ness
Patricia Van Ness
- 06 Mar 2016 18:24
Sharing economy e' un modello economico che si basa su un insieme di pratiche di scambio e condivisione di beni e/o servizi. Esempi possono essere il car sharing, il bike sharing, il car pooling o formule di ospitalita' come "couchsurfing", oppure la condivisione di spazi di lavoro (coworking) o altre forme di baratto di beni e/o servizi. Nelle forme in cui e' previsto un "utente operatore" (ad esempio balblacar) la condivisione del bene o servizio non genera tecnicamente un utile ma un vantaggio in termini di risparmio e/o di opportunita'.
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Patricia Van Ness
Patricia Van Ness
- 06 Mar 2016 19:28
A tutti: questa parte è la parte di presentazione... gli emendamenti servono nell'articolato. Grazie!
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Flavia Marzano
Flavia Marzano
- 06 Mar 2016 20:27
Essa è chiamata anche economia della condivisione ed è fondata dunque su un valore radicato nelle nostre comunità sin dai tempi precedenti l’avvento delle nuove tecnologie: il digitale ha abilitato e diffuso questo fenomeno, ampliandone le potenzialità e l’accessibilità.
Cari sedicenti onorevoli, perché non destinate il vostro tempo in azioni più sburocratizzanti? Sempre con la mentalità di uno "stato" invasivo, che deve informare ogni gesto di noi sudditi. Affinché possiate, nella vostra vita di parassiti, almeno una volta acculturarvi alla bisogna, vi invito a leggere il libro del filisofo Michael Huemer: IL PROBLEMA DELL'AUTORITA' POLITICA -Un esame del diritto di obbligare e del dovere di obbedire- Ma credo che sia troppo pretendere ciò da voi; probabilmente non lo capireste e comunque non potreste farne buon uso. Epperò: spes ultima dea!
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Armando Guerra
Armando Guerra
- 03 Mar 2016 15:20
Mica tanto sedicenti... lo sono davvero :) Servono emendamenti all'articolato, questa è solo l'introduzione fatta alla Camera.
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Flavia Marzano
Flavia Marzano
- 06 Mar 2016 20:29
Sedicenti è ancora poco..
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Michele Zucal
Michele Zucal
- 11 Mar 2016 14:02
Attualmente la sharing economy non è necessariamente il prodotto della cultura materiale e delle tradizioni collaborative delle comunità e dei territori, in questo momento si presenta come l'attività di network globali, di questo si deve tenere conto, per non regolare allo stesso modo processi profondamente diversi. Una condizione necessaria è poter distinguere i processi di natura distrettuale dell'apparato produttivo italiano e gli intrecci tra filiere diverse sui territori che ne esprimo i caratteri peculiari. Tutto ciò non può essere ignorato ribaltando il motto 'piccolo è bello'.
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Roberto Rosso
Roberto Rosso
- 27 Mar 2016 18:00
L’impasse dei modelli economici tradizionali e la crisi occupazionale hanno creato condizioni ancora più favorevoli per la diffusione di questo nuovo modello di consumo, che apre nuove opportunità di crescita, occupazione e imprenditorialità fondate su uno sviluppo sostenibile economicamente, socialmente e ambientalmente e che ha in sé un approccio volto alla partecipazione attiva dei cittadini e alla costruzione di comunità resilienti, ovvero in grado di rafforzare la propria capacità di influenzare il corso di un cambiamento facendovi fronte in maniera positiva.
Basta che dalla società civile arrivi qualcosa di nuovo, ed ecco che viene fatta la legge per "promuovere" il nuovo. Basta trattare i cittadini come degli scemi!
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Michele Zucal
Michele Zucal
- 03 Mar 2016 09:08
Una delle forze trainanti per l’ascesa dell’economia collaborativa è senza dubbio l’information technology e l’utilizzo dei social media, che hanno ridotto drasticamente gli ostacoli cui erano sottoposti i modelli organizzativi e di business basati sulla condivisione.
Ritengo che sarebbe altrettanto importante regolamentare giuridicamente un modello di sviluppo che ha maggiore potenziale socio-economico e sostenibilità delle iniziative di sharing economy, cioè la Smart Community. Questo modello, ancora allo stato artigianale, può generare molto più valore (circa 10 volte) di quello di sharing economy, perché non si basa sul solo utilizzo di risorse insature, ma anche sulla cooperazione tra i diversi "Soggetti Partecipanti", inoltre ha finalità di sviluppo socio-economico territoriale e persegue lo scopo di applicare i principi della "circular economy"
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Gianni Lodi
Gianni Lodi
- 11 Mar 2016 18:19
Concordo con il commento precedente il mio,come ho evidenziato nel mio commento al secondo capoverso. Il quadro di rifermento che va sotto il nome di 'Smart Community' oggi deve integrare i caratteri dello sviluppo territoriale tipicamente italiano,laddove le forme della partecipazione possibili dipendono da un uso adeguato dalla disponibilità di tecnologie e linguaggi di condivisione della conoscenza,così come la Circular Economy è condizione necessaria in funzione della crisi climatica, del supersfruttamento delle risorse naturali e della devastazione del territori e del paesaggio.
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Roberto Rosso
Roberto Rosso
- 27 Mar 2016 18:10
Da quando una serie di tecnologie abilitanti, tra cui gli open data e l’uso diffuso degli smartphone, sono diventate di uso comune, è diventato più facile per le persone avere un rapporto diretto, anche nell’effettuare transazioni.
Sarebbe necessario allegare una descrizione dello stato dell'arte delle nuove tecnologie abilitanti sommariamente citate con gli open data e de dispositivi mobili terminali di tutte le nuove tecnologie di rete, dando una definizione più approfondita di ciò che oggi è condivisione della conoscenza, rispetto alla quale la semplice definizione di rapporto diretto -che permette di concludere transazioni bilaterali- rischia di essere riduttivo rispetto carattere emergente di nuovi processi collaborativi, la cui messa a valore costituisce la sostanza dei nuovi network sociali.
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Roberto Rosso
Roberto Rosso
- 27 Mar 2016 18:16
Nonostante ciò l’innovazione non rappresenta solo una questione che ha a che fare con la tecnologia, ma rappresenta qualcosa di più profondo che coinvolge mutamenti sociali e culturali, nuovi stili di vita e nuovi modelli di sviluppo, mettendo a sistema l’intelligenza diffusa dei cittadini per creare cultura, lavoro, diritti e qualità sociale.
Per questo siamo di fronte anche a un nuovo modello culturale, che ricostruisce l’idea di comunità, promuove la razionalizzazione dei consumi e il contrasto dello spreco di risorse e che proprio in virtù di queste caratteristiche si dimostra ricco di opportunità anche utilizzato all’interno della pubblica amministrazione.
Non distinguere tra sharing pubblica e grandi piattaforme disruptive rischia di far degenerare l'approccio alla sharing e più in generale all'innovazione web in un ambiente da sbronza post-woodstockiana che poco ha a che fare, invece, con la nascita di grandi colossi economici e capitalisti a livello internazionale e con le ricadute economiche e occupazionali che questi nuovi giganti del web possono avere nel sistema paese (come accade in Silicon Valley).
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Alessandro Rossi
Alessandro Rossi
- 22 Mar 2016 16:06
Tra i tratti distintivi dell’economia collaborativa è possibile individuare alcuni elementi comuni a tutte le diverse esperienze oggi presenti nel panorama mondiale: la condivisione, ossia l’utilizzo comune di una risorsa in modo differente dalle forme tradizionali di scambio; la relazione peer-to-peer, ossia il rapporto orizzontale tra i soggetti coinvolti che si distingue dalle forme tradizionali di rapporto tra produttore e consumatore rispondendo a nuovi bisogni, tra cui ad esempio la crescente necessità di interagire con le aziende in una modalità più partecipativa; la presenza di una piattaforma digitale che supporta tale relazione e in cui in genere è presente un meccanismo di reputazione digitale e le transazioni avvengono tramite pagamento elettronico.
In questa sezione introduttiva andrebbe fatto riferimento forse anche ai sistemi di validazione che caratterizzano questo tipo di community, marketplace e servizi: un sistema basato sulla valutazione reciproca tra utenti e, spesso, su meccanismi di gamification volti a riconoscere un ruolo più importante alle persone più attive
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Luca Sini
Luca Sini
- 04 Mar 2016 14:58
Eviterei in ogni caso di utilizzare inglesismi , magari utilizzandoli come note e/o riferimenti di secondo livello, essendo una proposta di legge dello stato italiano.
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Silvia Minenti
Silvia Minenti
- 07 Mar 2016 10:23
Le forme e gli oggetti della condivisione possono essere i più svariati, dai beni fisici come i mezzi di trasporto fino ad arrivare ad accessori, prodotti digitali, spazi, tempo, competenze e servizi, il cui valore non necessariamente può essere determinato in denaro e può tenere in considerazione elementi generalmente esclusi dalle tradizionali logiche di scambio, come l’impatto ambientale o sociale.
Un primo problema sta nell’approccio orizzontale rispetto ai livelli dei mercati, che semplifica l’approccio per il legislatore e anche in parte la comprensione per un ecosistema non ancora completamente cosciente del fenomeno.
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Alessandro Rossi
Alessandro Rossi
- 22 Mar 2016 16:47
Questo, però, porta con sè un embrione di fallimento stesso della legge in quanto, non tenendo volutamente conto delle macro differenze tra mercati distanti anni luce (ad esempio il trasporto urbano e la progettazione architettonica o il video making e la ristorazione) crea delle grosse distorture e rischia di far sì che un approccio che per un mercato può essere al limite corretto in un altro mercato con caratteristiche completamente diverse può rischiare di essere deleterio per l’esistenza stessa del fenomeno crowdsourcing/sharing, con grave danno per i consumatori e per i professioni
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Alessandro Rossi
Alessandro Rossi
- 22 Mar 2016 16:49
Uno dei principali rischi sta nella nella regolazione dell’aspetto fiscale, dove ovviamente le possibilità di guadagno rispetto all’intensità dell’utilizzo delle piattaforme variano grandemente da mercato a mercato e da piattaforma a piattaforma, dunque utilizzare una soglia unica di 10.000 euro rischia di portare a grandi distorsioni e grandissime iniquità (ad esempio, posso superare la soglia facendo un singolo video in crowsdourcing, e non raggiungerla dando decine di passaggi in macchina).
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Alessandro Rossi
Alessandro Rossi
- 22 Mar 2016 16:50
È dunque possibile aspettarsi che la sharing economy nei prossimi anni possa rispondere a bisogni finora rimasti insoddisfatti: esperienze già in atto in Italia e all’estero dimostrano che queste piattaforme innovative, se gestite in una logica di integrazione con il mercato tradizionale e inquadrate in una cornice di norme chiare e trasparenti, possono incrementare l’offerta e ampliare le possibilità per i consumatori, coprendo quote di mercato che altrimenti resterebbero scoperte o non utilizzate e stimolando l’innovazione dei modelli esistenti.
È ragionevole pensare che vi sia un’economia potenziale dietro la sharing economy e dunque che ci troviamo di fronte alla grande opportunità di cogliere la capacità produttiva oggi non ancora sfruttata e favorire la nascita di nuove forme di occupazione e imprenditorialità.
Il Ministero del lavoro e dell’impresa del Regno Unito nel novembre 2014 ha diffuso un documento di analisi sul fenomeno della sharing economy nel proprio Paese dal quale emergono alcuni dati significativi: il 25 per cento della popolazione adulta ha in qualche modo a che fare con il mondo dell’economia collaborativa ed entro il 2015 il 70 per cento della popolazione si occuperà o usufruirà della sharing economy.
siamo nel 2016 e mi chiedo dove sia finito il 70% delle mie conoscenze che ha a che fare con la sharing economy, io conosco migliaia di persone e forse una decina ci avrà avuto a che fare: forse noi non siamo come il Regno Unito? Chiedetevi perché (eccesso di normative, di vincoli, obblighi e laccioli?). Ricordatevi che in UK per vendere una vettura basta spedire una lettera e fate il confronto con l'Italia, cosi vi rendete conto che è un altro pianeta.
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Emanuele Aymerich Di Laconi
Emanuele Aymerich Di Laconi
- 03 Mar 2016 11:14
Questo paragrafo è forse da aggiornare.
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Giambattista Scivoletto
Giambattista Scivoletto
- 06 Mar 2016 15:45
Il 97 per cento delle persone dichiara di essere soddisfatto dell’esperienza di condivisione.
nel caso dei b
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Maria Silvia Sacchi
Maria Silvia Sacchi
- 27 Apr 2016 23:04
A seguito di ciò il Governo del Regno Unito nel suo bilancio 2015, fissando gli obiettivi per migliorare la crescita economica, ha compreso quello di fare della Gran Bretagna il « migliore posto al mondo per iniziare, investire e far crescere un’impresa, anche attraverso un pacchetto di misure per contribuire a sbloccare il potenziale dell’economia della condivisione ».
In Italia secondo uno studio di Collaboriamo.org e dell’università Cattolica le piattaforme collaborative nel 2015 sono 186 (+34,7 per cento rispetto al 2014).
Dal report di Collaboriamo.org emergono tante altre informazioni molto più rilevanti che dovrebbero far riflettere il legislatore. Risulta infatti evidente che la proposta di legge, in più punti chiave, costituisca una forte barriera per tutte le piccole realtà che avviano la sperimentazione di un progetto / startup in ambito sharing economy. Se da un lato si spinge verso la creazione di un ecosistema italiano di startup, dall’altro il testo presenta elementi da old economy, burocrazia, vessazioni e generalizzazioni per le quali mi auspico si trovino soluzioni realmente adatte al problema
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Giuseppe DArpino
Giuseppe DArpino
- 04 Mar 2016 17:05
Tra i settori più interessati ci sono il crowfunding (69 piattaforme), i trasporti (22), i servizi di scambio di beni di consumo (18) e il turismo (17).
correggere in Crowdfunding (e non crowfunding)
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Claudio Bedino
Claudio Bedino
- 02 Mar 2016 18:02
Crowdfunding e' sharing economy? Forse in qualche forma (o progetto) simile alle cooperative ma per quel che ne so io la maggior parte non ha nulla a che vedere con lo sharing di beni o servizi.
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Patricia Van Ness
Patricia Van Ness
- 03 Mar 2016 01:07
Crowdfunding: spiegateci chi sarebbe, in questo caso, l'utente operatore e chi l'utente fruitore. Ma avete presente come funziona il crowdfunding ? L'impressione è quella di fare cassa e che della sharing economy vi interessi solo come tassare i guadagni. Ma per fare questo basta controllare le dichiarazione dei redditi delle persone o dei soggetti giuridici che svolgono professionalmente queste attività e sui movimenti di denaro.Se questo è l'approccio di fondo non c'è bisogno di una legge sulla sharing.
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Michele Giampietro
Michele Giampietro
- 03 Mar 2016 17:04
ecco una tipica ambivalenza derivata da una disciplina trasversale a più fenomeni. Il crowdfunding non è "allocazione ottimizzata e condivisa di spazio, tempo, beni... ecc." come definito più avanti nella proposta di legge.
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Bruna Bruno
Bruna Bruno
- 03 May 2016 21:00
ecco una tipica ambivalenza derivata da una disciplina trasversale a più fenomeni. Il crowdfunding non è "allocazione ottimizzata e condivisa di spazio, tempo, beni... ecc." come definito più avanti nella proposta di legge.
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Bruna Bruno
Bruna Bruno
- 03 May 2016 21:01
Lo studio rileva una continua evoluzione e sperimentazione delle piattaforme collaborative italiane ma anche una certa fatica di questi servizi a crescere e a raggiungere quella massa critica necessaria per raggiungere sostenibilità ed efficienza.
Mancano, secondo gli imprenditori intervistati, finanziamenti (per il 73 per cento degli intervistati), cultura (47 per cento) e partnership con grandi aziende (58 per cento).
é importantissimo creare dei finanziamenti per chi lavora nella sharing economy
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Gianpiero
Gianpiero
- 05 Mar 2016 12:08
perchè sono stati intervistati gli imprenditori? La Sharing economy si sviluppa all'interno di una fascia di privati che mette qualcosa per qualcuno a prezzi di "rimborso" o di "integrazione reddito". Che c'entrano gli imprenditori? Un tempo la società era organizzata come una sharing economy e non lo sapevamo: gli anziani vivevano in famiglia; se il vicino stava male qualcuno gli faceva la spesa; il figlio andava a studiare in città e si appoggiava al cugino migrato; etc...
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Daniela Pavone
Daniela Pavone
- 08 Mar 2016 08:27
L'imprenditoria sta solo in chi gestisce le piattaforme che rappresentano l'anello di giunzione tra i soggetti collaboranti. Quindi disciplinate loro e non quello che chiamate "utente operatore"
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Daniela Pavone
Daniela Pavone
- 08 Mar 2016 08:27
Di contro una ricerca di TNS Italia rileva che il 25 per cento degli italiani che navigano su internet sta già utilizzando i servizi collaborativi.
La Commissione europea cita un recente studio (Consumer Intelligence Series: The Sharing economy. Pwc 2015) secondo cui la sharing economy è potenzialmente in grado di accrescere le entrate globali dagli attuali 13 miliardi di euro circa a 300 miliardi di euro entro il 2025.
Questo lo studio citato: http://www.pwc.com/us/en/indus...
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marcelloverona
marcelloverona
- 02 Mar 2016 16:27
Il Comitato europeo delle regioni nella sessione plenaria del 3 e 4 dicembre 2015 ha approvato un parere su « La dimensione locale e regionale dell’economia della condivisione » secondo cui « l’economia della condivisione può migliorare la qualità della vita dei cittadini, promuovere la crescita (in particolare a livello di economie locali) e ridurre gli effetti sull’ambiente. Essa può inoltre generare nuovi posti di lavoro di qualità, ridurre i costi e incrementare la disponibilità e l’efficienza di alcuni beni e servizi o infrastrutture ».
Contestualmente sottolinea che « è importante che i servizi offerti tramite l’EdC non siano all’origine di pratiche di elusione fiscale o concorrenza sleale né violino regolamentazioni locali e regionali o normative nazionali ed europee ».
A partire da ciò è possibile individuare diversi aspetti che coinvolgono la sharing economy su cui è necessario riflettere: il rapporto tra la distribuzione di valore nei settori tradizionali e la creazione di nuovo valore; la possibilità di integrare, far convivere e rendere complementari i modelli economici tradizionali e quelli innovativi; la possibilità di evitare le contrapposizioni facendo prevalere l’interesse collettivo, cogliendo in senso positivo questa nuova forma di economia definita da alcuni « dirompente »; l’opportunità di sviluppare sperimentazioni e idee innovative, di incoraggiare le start up e premiare le esperienze di successo.
Già l'idea di vedere la complementarietà, piuttosto che l'integrazione, dei modelli tradizionale e innovativo (dove quello innovativo prende la parte vecchia del modello tradizionale e la sostituisce) è un passo avanti poichè, in effetti (vedi CoContest o Tatoodo), molti dei vantaggi del crowdsourcing non possono poi prescindere da un'implementazione tradizionale del servizio, almeno in parte.
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Alessandro Rossi
Alessandro Rossi
- 22 Mar 2016 16:51
A livello locale sono già nate numerose iniziative per affrontare tali questioni e risolvere alcune criticità emerse nei singoli settori professionali, dovute anche a un fisiologico momento di discrasia normativa.
Alessandra Bosca 2016-03-04 09:31 Il livello locale è il punto più critico a cui chi fa condivisione si trova a far fronte. Le leggi regionali sono spesso in contrasto con le leggi nazionali e sono in genere, fatta eccezione per alcuni esempi,in ostacolo con il concetto di condivisione. Ci sono regioni che più o meno velatamente ti costringono ad aprire una partita iva, altrimenti sei illegale, mettono dei paletti che non vanno a braccetto con l'aspetto di condivisione (parlo della ospitalità dei turisti ad es.): pretendono metrature specifiche, SCIA, segnaletiche all'interno delle case.
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Alessandra Bosca
Alessandra Bosca
- 04 Mar 2016 09:32
chi cerca una casa per le vacanze non vuole andare in albergo.Tutti paletti ridicoli. Basterebbe far si che chi vuole ospitare sia in regola con le leggi sull'abitabilità delle case. Tutti queste limitazioni non fanno altro che crescere il fenomeno dell'illegalità, perchè per molti è impossibile adeguarsi a queste norme limitanti; tutto ciò anche a scapito della sicurezza dei cittadini, perchè se non si ottengono certe credenziali non si possono denunciare gli ospiti in questura. Ma se una casa è abitabile, perchè non può ospitare delle persone?
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Alessandra Bosca
Alessandra Bosca
- 04 Mar 2016 09:38
Per il mercato degli Host su Airbnb in Toscana, vedi ospitalitaalternativa.it. E' una community che ha l'obiettivo di lavorare con il legislatore nella creazione di una nuova legge regionale sul turismo, che non sopprima la nuova imprenditorialità nascente dall'uso di Airbnb
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Lorenzo Fagnoni
Lorenzo Fagnoni
- 07 Mar 2016 09:54
il problema è che la legge nazionale andrà necessariamente in conflitto con quelle regionali già varate, oppure dovrà essere talmente lasca da non incidere per nulla sulla normativa locale...
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Valerio Nicastro
Valerio Nicastro
- 07 Mar 2016 13:13
Ci troviamo davanti alla sfida di ridefinire alcuni metodi di misura, in un mercato del lavoro e in un contesto di norme e di parametri economici che oggi si adattano a un’economia basata sulla vendita e sulla produzione di beni e servizi, più che sulla loro condivisione o sullo scambio.
A tale proposito nel dibattito emerge con forza anche il complesso tema riguardante lo status giuridico e la tutela del lavoratore che opera attraverso le piattaforme di sharing economy, che oggi difficilmente è riconducibile ai modelli esistenti, pensati per un contesto e un mercato del lavoro che è in continua trasformazione.
Su questo punto non mi sembra ci siano particolari riferimenti nel testo della legge, fatta salva la tassazione del reddito ( o meglio del ricavo). Di nuovo, l'idea di una disciplina trasversale non consente di valutare a pieno gli effetti su mercati specifici come ad esempio il mercato del lavoro. D'altra parte non è chiaro se la legge ricomprende le piattaforme di scambio di prestazioni lavorative (es. Taskrabbit), a titolo oneroso o a titolo gratuito (es. banche del tempo), dove le problematiche vanno ben oltre la semplice tassazione e tutela del consumatore.
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Bruna Bruno
Bruna Bruno
- 03 May 2016 21:12
In questo senso è necessaria una riflessione più profonda e specifica.
Nel articolato però il tema LAVORO non viene affrontato in alcun modo. Il dibattito che si è aperto negli Stati Uniti non ha individuato una soluzione univoca nel considerare i lavoratori della Sharing Economy dipendenti o autonomi. Ma non ce la si può cavare con l'auspicio di "una riflessione più profonda". Tra l'altro, al di là di questo specifico tema, prevedere tutele minime obbligatori di welfare è necessario, almeno su previdenza, sicurezza e salute (infortuni).
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Andrea Grosselli
Andrea Grosselli
- 02 Mar 2016 23:11
C'è poi tutto il tema delle competenze professionali: chi certifica che quel servizio - per esempio in campo sanitario - viene svolto con requisiti di professionalità e competenza? Non si tratta di irrigidire ma di trovare formule innovative che si affianchino a quelli fino ad ora sperimentati nel campo della vendita di beni materiali (vedi feedback ebay). Un mercato efficiente deve saper far emergere qualità e merito, garantendo l'utente finale con la massima trasparenza e tracciabilità in ogni transazione
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Andrea Grosselli
Andrea Grosselli
- 02 Mar 2016 23:16
Il principale compito che il legislatore deve assolvere è garantire equità e trasparenza, soprattutto in termini di regole e di fiscalità, tra chi opera nell’ambito della sharing economy e gli operatori economici tradizionali e di tutelare i consumatori, in particolare per quanto riguarda gli aspetti legati alla sicurezza, alla salute, alla privacy e alla trasparenza sulle condizioni che stanno alla base del servizio o del bene utilizzato.
La posta in gioco è maggiore rispetto alla garanzia di equità e trasparenza. Perché domanda: come si sostenterà/sostenterebbe di imposte lo Stato, laddove le piattaforme in oggetto diventassero mainstream o prevalenti, affiancandosi o sostituendosi alle imprese tradizionali? Insomma, in prospettiva non è solo un tema di equità ma di tenuta fiscale stessa dello Stato
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giovanni arata
giovanni arata
- 03 Mar 2016 10:51
Se l’istanza è di tutela seria va bene, se l’istanza è quella di dire di tutelare la salute e la sicurezza per poi di fatto tutelare gli interessi e le rendite acquisite dai professionisti (vedi licenze dei tassisti ecc.) senza che a fronte vi siano effettive issue di sicurezza del consumatore (vedi a mio parere il caso Gnammo), allora diventa un sistema ipocrita per tutelare dei diritti acquisiti dalle categorie che denota un atteggiamento anacronistico alla realtà.
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Alessandro Rossi
Alessandro Rossi
- 22 Mar 2016 16:52
Queste difficoltà non devono indurre il nostro Paese a fermarsi e rischiare di perdere l’opportunità di potenziare una nuova economia, più efficiente e più flessibile.
Per questo si rende necessario cominciare a prefigurare interventi normativi in materia di sharing economy trasversali ai diversi settori professionali coinvolti, così da accompagnare e orientare un processo di cambiamento che non può essere arrestato ma che può e deve essere governato.
Piuttosto snellite le leggi e fate pagare le tasse. Se solo vi rendeste conto che questo fenomeno sta crescendo proprio perchè è più libero rispetto agli altri!!! Nel campo della condivisione di case tutto è trasparente e tracciabile (tramite gli OTA), quindi tutti possono e devono versare le tasse. Serve solo una normativa nazionale più semplice e non più complicata. Questi fenomeni stanno facendo economia ed è un bene!!!
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Alessandra Bosca
Alessandra Bosca
- 04 Mar 2016 09:47
La scelta di una disciplina trasversale a più fenomeni molto differenziati tra loro è impegnativa e rischia di rendere vaghe le definizioni dell'oggetto della legge e dei soggetti coinvolti.
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Bruna Bruno
Bruna Bruno
- 03 May 2016 20:38
A titolo esemplificativo, altri paesi europei hanno scelto strade diverse concentrandosi su specifici segmenti (in genere la locazione temporanea di immobili). In Francia c'è un disegno di legge di questo tipo http://www.abouthotel.it/notiz... Qualcosa di simile avviene in Germania, dove regolamentazioni specifiche sono di tipo locale http://www.abouthotel.it/notiz...
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Bruna Bruno
Bruna Bruno
- 04 May 2016 21:15
Non reputo corretta e soprattutto considero miope, la scelta di operare in modo trasversale. Non è corretta perché la tecnologia ha permesso a mercati esistenti un nuovo mezzo di promozione, ma nello stesso tempo ha permesso l'ampliamento di questi mercati. In Francia ad es. intervengono sugli affitti così: http://www.haconseils.com/actu... penalizzando solo chi affitta per più di 120gg. E' una scelta miope perché si vuole penalizzare anche chi affitta la bicicletta per pochi euro, rendendo l'esperienza di condivisione compless
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Nicoletta Civita
Nicoletta Civita
- 10 May 2016 16:55
Una compiuta regolamentazione del fenomeno consentirebbe infatti l’emersione di un ampio segmento di economia informale relativo ai servizi tipicamente riconducibili alla sharing economy.
Economia "informale".. ?!! Chi ha coniato questa definizione? E soprattutto, ce la potete spiegare meglio?
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Patricia Van Ness
Patricia Van Ness
- 03 Mar 2016 00:52
Lo stato è una bestia insaziabile, più fallisce e più ha bisogno di risorse
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Michele Zucal
Michele Zucal
- 03 Mar 2016 14:54
La sharing vive sui siti web e con i siti esposti alla libera visione è un po' difficile fare "nero", quindi la regolamentazione deve semmai favorire l'accesso dell'economia tradizionale alla sharing, perché l'informale (https://it.wikipedia.org/wiki/... ) tale era e tale resta, ma soprattutto è di costoso recupero. La sharing ha successo per la deregulation che le è propria, una "compiuta regolamentazione" che portasse anche in questo settore le burocrazie che ammorbano il tradizionale, produrrebbe le partite iva comunitarie a 0 euro come in Estonia (FIE)... Utile?
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Gianfranco Wiki
Gianfranco Wiki
- 07 Mar 2016 00:16
Si potrebbero così recuperare in Italia circa 450 milioni di euro di prodotto interno lordo (PIL) di base imponibile, attualmente oggetto di elusione fiscale, corrispondenti a non meno di 150 milioni di euro di maggiore gettito per l’erario, tra imposte dirette e imposte indirette.
Dove si possono leggere le evidenze di questo studio? Sulla base di quali attivita' e di quali modalita' si sono individuate pratiche elusive? Vi ricordo che, nel caso ci sia elusione fiscale questa deve essere contestata dall'Agenzia delle Entrate e questo lo si puo' fare fin da subito senza aspettare ulteriori leggi.
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Patricia Van Ness
Patricia Van Ness
- 03 Mar 2016 01:01
Assolutamente d'accordo con Patricia. Il problema verso l'elusione non è certamente la trasparenza, pienamente garantibile dall'incrocio dei database, ma la capacità di fare accertamenti...
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Valerio Nicastro
Valerio Nicastro
- 07 Mar 2016 13:19
Chi affitta le proprie case anche a scopi turistici, paga già il 21% di cedolare secca all'agenzia delle entrate, oltre che l'IMU al comune. Quindi nessuna elusione fiscale.
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Daniela Pavone
Daniela Pavone
- 07 Mar 2016 13:35
Entro il 2025 si stimano crescite di oltre venti volte la stima, portando così il nuovo gettito a circa 3 miliardi di euro.
La presente proposta di legge, come enunciato nell’articolo 1 relativo alle finalità, si propone di riconoscere e valorizzare la sharing economy, di promuoverne lo sviluppo e di definire misure volte in particolare a fornire strumenti atti a garantire la trasparenza, l’equità fiscale, la leale concorrenza e la tutela dei consumatori.
ulteriori pressioni fiscali, porterebbero ad una contrazione di affitti con perdite sia per il fisco che per le economie locali e nazionali, perchè se si reprime questa nuova economia emergente, si perde una fetta di turisti in cerca del territorio e non del freddo pacchetto turistico, preferendo altre nazioni alla nostra!
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Daniela Pavone
Daniela Pavone
- 07 Mar 2016 13:39
L’articolo 2 definisce i soggetti coinvolti ed enuncia la definizione di sharing economy ai fini della legge.
L’articolo 3 individua l’Autorità garante della concorrenza e del mercato quale competente a regolare e a vigilare sull’attività delle piattaforme digitali di sharing economy, specificandone le competenze, e istituisce il Registro elettronico nazionale delle piattaforme di sharing economy.
L’articolo 4 enuncia le disposizioni relative al documento di politica aziendale delle piattaforme di sharing economy, che sarà soggetto a parere e successiva approvazione dell’Autorità di cui al precedente articolo, come condizione vincolante per l’iscrizione al Registro elettronico nazionale delle piattaforme di sharing economy.
Quindi, se il mio documento di politica aziendale (praticamente i miei Terms and Conditions) è rigettato dall’AGCM, io non posso operare sul mercato italiano legalmente? In questo modo, l’innovazione deve essere accettata ex ante, senza prima essere stata validata dal mercato, da un’autorità burocratica; questo principio è la negazione stessa del processo innovativo.
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Alessandro Rossi
Alessandro Rossi
- 22 Mar 2016 17:07
Praticamente sarà un’autorità a decidere quale modello innovativo potrà successivamente tentare di essere validato sul mercato e quale no. Voi pensate che l’AGCM avebbe mai autorizzato startup come Uber o Paypal, che hanno cambiato il mondo? E questo quanto sarebbe costato ai consumatori (in termini di maggiori costi, maggiori disagi ecc.)?
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Alessandro Rossi
Alessandro Rossi
- 22 Mar 2016 17:07
In tale documento di policy sono inclusi le condizioni contrattuali tra la piattaforma e gli utenti, oltre alle informazioni e agli obblighi relativi ad eventuali coperture assicurative.
Qua occorre agire a monte per permettere ai marketplace sharing economy di poter offrire coperture assicurative
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Luca Sini
Luca Sini
- 04 Mar 2016 17:08
Nello stesso articolo è prescritto che le eventuali transazioni di denaro avvengano esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico e sono enunciate le modalità di registrazione univoche per tutti gli utenti, atte a evitare la creazione di profili falsi o non riconducibili all’effettivo titolare.
L’articolo 5 interviene sulla fiscalità, al fine di affermare i princìpi di trasparenza ed equità, con un’impostazione flessibile e diversificata tra chi svolge una microattività non professionale a integrazione del proprio reddito da lavoro e chi invece opera a livello professionale o imprenditoriale a tutti gli effetti, attraverso l’individuazione di una soglia pari a 10.000 euro.
la soglia deve essere come i voucher, a 7000 euro non va bene differenziare sempre
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Antoniali Tiziano
Antoniali Tiziano
- 02 Mar 2016 20:33
Se lo scopo e la ratio è distinguere fra attività professionale e non, utilizzare come presunzione assoluta una soglia di reddito non funziona. Si devono stabilire dei parametri reali che qualifichino un'attività come professionale. Inoltre non si può considerare un'attività professionale solo a fini tributari senza estendere l'effetto della qualifica ai fini civilistici. Se si vuole fare una norma che regoli davvero la realtà e valga per il futuro, bisogna utilizzare parametri flessibili, non rigidi!
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giallu
giallu
- 02 Mar 2016 23:28
Concordo che non deve essere il reddito prodotto che distingue le caratteristiche dell'attività svolta ( imprenditoriale o accessoria/ privata/saltuaria) per gli affitti ad esempio mi sembra corretta la definizione della nuova legge regionale della Lombardia che fissa a tre il numero degli immobili gestiti da uno stesso operatore per il rilasci dell' autorizzazione all'esercizio di attività ricettiva, non professionale. Fissare un limite in termini di fatturato limita l'offerta o peggio incentiva l'evasione
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Mario Colombini
Mario Colombini
- 02 Mar 2016 23:42
Scusate cosa centrano gli affittacamere con la sharing economy?
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Patricia Van Ness
Patricia Van Ness
- 03 Mar 2016 01:03
Concordo con Mario Colombini
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Alessandra Bosca
Alessandra Bosca
- 04 Mar 2016 09:50
In realtà ci sarebbe anche un limite temporale ma è quasi impossibile da verificare e questo porta a fare riferimento sempre al limite reddituale. Credo che, seppur forse non la scelta migliore dal punto di vista filosofico, sia sicuramente la più funzionale (tra quelle che ho sentito fino ad ora, aperto a nuove soluzioni). Inoltre non credo che favorirebbe il nero, la situazione attuale favorisce il nero perchè chi diventa "libero professionista" non è sostenibile e chi prova a gestirsi diversamente "giustifica" i guadagni fino al massimo di 5.000€: bisogna agire su entrami i fronti.
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Luca Sini
Luca Sini
- 04 Mar 2016 17:17
Ai Bed and Breakfast senza partita iva impongono dei periodi di chiusura obbligatori da comunicare anticipatamente. Non c'è dubbio però che è sbagliato imporre dei limiti ad un'attività che nasce e che mira a crescere. Di rado un'attività saltuaria vuole rimanere tale. Ecco perché ritengo che l'unico limite applicabile sia proprio quello del reddito, e la soglia di 10.000 euro sia congrua.
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Giambattista Scivoletto
Giambattista Scivoletto
- 06 Mar 2016 16:20
Ci sono due problemi. Innanzitutto, questo favorisce un uso amatoriale e non professionale delle piattaforme, che è quello, invece, che servirebbe per raggiungere la massa critica necessaria alle startup per scalare e per trasformare finalmente il mercato del lavoro in un mercato dinamico.
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Alessandro Rossi
Alessandro Rossi
- 22 Mar 2016 17:32
Il secondo problema è nell’enforcement: come mi comporto praticamente, io piattaforma? Pago come sostituto d’imposta solo fino a 10.000€ e poi mi fermo a 10.001€? Le startup italiane prendono in media 150 mila euro l’una di finanziamenti: come si fa a conciliare i costi di questi obblighi con la scalata delle startup data l’entità dei finanziamenti attuali?
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Alessandro Rossi
Alessandro Rossi
- 22 Mar 2016 17:33
NON VEDO l'ORA CHE SI REGOLAMENTI... La cosa che non capisco però è se la soglia di 10.000 euro considera la deduzione dell'affitto/mutuo. Poi se io con airbnb copro le spese dell'affitto o del mutuo, è diverso che se guadagno tutto e metto in saccoccia... quindi in caso di ritenuta alla fonte lo Stato dovrebbe rimborsare le ritenute sui GUADAGNI NON PERCEPITI, cioè le spese... direi nella misura del 60% nel caso di affitto e del 30% nel caso di mutuo.
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Giuliana Ubertini
Giuliana Ubertini
- 23 Jun 2016 02:54
A tale fine i gestori delle piattaforme di sharing economy agiscono da sostituti d’imposta per i redditi generati dagli utenti operatori con un’aliquota fissa del 10 per cento su tutte le transazioni.
deve essere come i voucher, per loro sopra i circa 3000 euro con lo stesso datore si passa all'assunzione. state creando una differenziazione paradossale. con i voucher si pagano anche i contributi previdenziali, deve essere lo stesso sistema...non fate differenze
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Antoniali Tiziano
Antoniali Tiziano
- 02 Mar 2016 20:35
Non confondiamo il problema della tutela dei lavoratori con quello del pagamento delle imposte sui redditi. Sempre per gli affitti esiste già l'opzione per la cedolare secca del 21%., mantenere questa aliquota e quanto trattenuto dalle piattaforme come sostituti di imposta viene portato in deduzione dalla dichiarazione dei redditi come avviene per i lavori dipendenti/autonomi
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Mario Colombini
Mario Colombini
- 02 Mar 2016 23:48
e la legge sulle prestazioni occasionali fino ai 5000 euro non esiste più?
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Michele Zucal
Michele Zucal
- 03 Mar 2016 09:25
E' diverso il rapporto che si instaura tra un community marketplace e un provato che carica sul marketplace la propria offerta e, invece, tra un’azienda e un collaboratore. Il marketplace non usufruisce dei servizi dei privati ma li abilita a offrirli a terzi, che sono due cose ben diverse
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Luca Sini
Luca Sini
- 04 Mar 2016 17:22
A me utente farebbe comodo la ritenuta alla fonte (fatto salvo il rimborso delle ritenute sulle spese di affitto e mutuo in proporzioni diverse) mi rendo conto però che tutto questo possa rendere troppo complessa la gestione per le nuove startup di sharing economy, quindi mettete semplicemente il cittadino in condizioni di dichiarare i redditi in maniera semplice e trasparente... Il cittadino che beneficia della sharing economy sarà ben contento di pagare il 10% sui guadagni netti per mettersi in regola e stare tranquillo. Al momento chi è in affitto con cedolare secca (quasi tutti) non pu
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Giuliana Ubertini
Giuliana Ubertini
- 23 Jun 2016 02:57
Al momento chi è in affitto con cedolare secca (quasi tutti) non può dichiarare i redditi airbnb con altra cedolare secca quindi è praticamente impossibilitato a dichiarare e mettersi in regola.
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Giuliana Ubertini
Giuliana Ubertini
- 23 Jun 2016 02:57
Nel caso in cui i redditi dell’utente operatore oltrepassino la soglia stabilita, la somma eccedente si cumula con gli altri redditi percepiti dall’utente e conseguentemente è applicata la rispettiva aliquota.
Io credo che sarebbe meglio che i gestori delle piattaforme trattengano il 10 % alla fonte senza soglie stabilite senza fare altri scaglioni , in questo modo si eviterà altra evasione fiscale , perchè superati gli introiti di 10 mila euro molti cittadini troveranno altri modi e altri sistemi per riuscire a non pagare di più , meglio avere il 10% da tutti e su tutto che favorire nuovi sistemi di evasione
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Gianpiero
Gianpiero
- 04 Mar 2016 21:41
Se questo 10% si somma alla cedolare secca è meglio lasciare le case sfitte.I redditi provenienti dalle piattaforme on line sono pubbliche e quindi traccaibili. Non è possibile evasione fiscale. Se bisogna colpire qualcuno allora bisogna pensare alle piattaforme stesse che sono tutte straniere e portano le nostre commissioni fuori dall'italia! Gli operatori della sharing economy invece fanno entrare soldi in italia. Questo bisogna riconoscerlo e non reprimerlo!
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Daniela Pavone
Daniela Pavone
- 07 Mar 2016 13:46
L’articolo 6 disciplina l’adozione di misure annuali per la diffusione della sharing economy, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, alla sua diffusione, garantendo la leale concorrenza e la tutela dei consumatori, nell’ambito della legge annuale per il mercato e la concorrenza.
Per quanto riguarda gli aspetti commerciali della sharing economy è necessario infatti un approccio regolamentare settoriale, coordinato anche con la normativa europea, per garantire certezza giuridica e condizioni di concorrenza eque agli operatori interessati.
A parere dei proponenti tale regolamentazione dovrebbe basarsi sul criterio delle dimensioni delle iniziative di sharing economy da assoggettare alle regole, con un’impostazione flessibile e diversificata tra chi svolge una microattività non professionale a integrazione del proprio reddito e chi invece opera a livello professionale o imprenditoriale a tutti gli effetti, principio già affermato nell’articolo 5 della presente proposta di legge per quanto concerne l’aspetto fiscale.
L’articolo 7 detta disposizioni in materia di tutela della riservatezza, enuncia la definizione di « dato utente » e detta prescrizioni in merito alla cessione e alla cancellazione dei dati.
L’articolo 8 prevede l’emanazione di linee guida volte alla promozione della sharing economy, anche all’interno della pubblica amministrazione.
L’articolo 9 relativo al monitoraggio prevede la comunicazione dei dati all’Istituto nazionale di statistica da parte dei gestori delle piattaforme presenti nel Registro di cui all’articolo 3, comma 2, al fine di conoscere lo sviluppo e l’evoluzione della sharing economy e di valutare l’efficacia delle azioni regolatorie.
Questa è una delle cose buone
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Simone Cicero
Simone Cicero
- 03 Mar 2016 11:01
L’articolo 10 reca le norme relative a controlli e a sanzioni.
L’articolo 11 reca le norme transitorie per i gestori delle piattaforme di sharing economy già operanti alla data di entrata di vigore della legge.
L’articolo 12 contiene le disposizioni finanziarie.
Dall’attuazione della legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le risorse finanziarie derivanti dalla sua attuazione sono destinate alla completa deducibilità delle spese sostenute dai gestori e dagli utenti operatori delle piattaforme al fine dell’accrescimento delle competenze digitali nonché alla realizzazione di politiche di innovazione tecnologica e digitalizzazione delle imprese.
senza investimenti non si va molto lontano
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Mauro Alovisio
Mauro Alovisio
- 03 Mar 2016 07:38

ART. 1. (Finalità).

1. La presente legge reca disposizioni per la promozione dell’economia della condivisione per favorire : forme di consumo consapevole; la razionalizzazione delle risorse e l’incremento dell’efficienza e della disponibilità di beni, servizi e infrastrutture, anche nella pubblica amministrazione; il contrasto degli sprechi e la riduzione dei costi; la partecipazione attiva dei cittadini alla costruzione di comunità resilienti in cui si sviluppano relazioni che abbiano come obiettivo l’interesse generale comune o la cura dei beni comuni; nuove opportunità di crescita, occupazione e imprenditorialità basate su un modello di sviluppo economico, ambientale e sociale sostenibile; l’innovazione tecnologica e digitale.
Gent.me/mi nel complimentarmi per il disegno di legge che mi sembra molto interessante, suggerirei, un approfondimento del profilo dell'adozione di forme di sharing economy da parte delle pubbliche amministrazioni con un richiamo al principio di sussidarietà, e al ruolo delle università, centri di ricerca e degli enti locali nell'ottica di valorizzazione dei territori abche sotto il profilo turistico e culturale Mauro Alovisio Csig Ivrea Torino
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Mauro Alovisio
Mauro Alovisio
- 03 Mar 2016 07:30
Avete dimenticato di aggiungere nelle finalità: "controllo da parte dello stato sul cittadino, e su ogni forma spontanea che si crea nella società civile, per il mantenimento dello status quo."
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Michele Zucal
Michele Zucal
- 03 Mar 2016 08:33
Personalmente, eviterei qualsiasi riferimento a finalità specifiche - data la continua evoluzione dell'istituto - e mi limiterei a definire il perimetro con la più puntuale definizione del concetto stesso di sharing economy
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morena ragone
morena ragone
- 03 Mar 2016 13:30
Purtroppo mi pare che non venga affrontato uno dei due aspetti che al momento rendono difficile lanciarsi con una attivita` di sharing economy; mi riferisco al delirio di regolamentazioni e di diverse tipologie imposte da altre istituzioni (per esempio le regioni o comuni). Per esempio, nell'ambito dei servizi extraalberghieri, sarebbe bene arginare il delirio normativo che regioni e comuni sembrano fare a gara quando parlano di tipologie diverse come "casa vacanza", "locazione turistica", "bed and breakfast" etc...
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Antonio Sidoti
Antonio Sidoti
- 03 Mar 2016 14:34
Bravo Antonio!!! Concordo sul delirio normativo locale. Bisogna semplificare
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Alessandra Bosca
Alessandra Bosca
- 04 Mar 2016 09:56
@Antonio Sidoti - Si potrà semplificare con una legge unica solo quando verrà abolito il Titolo V della Costituzione che delega la legislazione turistica alle Regioni. Fino ad allora 20 leggi diverse che dicono cosa sia un B and B o una Casa Vacanze.
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Giambattista Scivoletto
Giambattista Scivoletto
- 06 Mar 2016 16:53
"l'interesse generale comune o la cura dei beni comuni" fanno rientrare in queste previsioni le no profit dello spontaneismo, ad esempio delle pro loco 2.0, ma se la rischia pure Italia Nostra; che ci fa, dopo, la pro loco davanti all'AGCM? Va precisato meglio il carattere direttamente commerciale del gestore, escludendo esplicitamente entità no profit, culturali pure, etc.
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Gianfranco Wiki
Gianfranco Wiki
- 07 Mar 2016 00:27
L'economia della condivisione non si promuove inserendo imposte nuove gravanti proprio su coloro che stanno cercando faticosamente di creare una economia finalizzata a creare circoli virtuosi di condivisione e nuove opportunità di crescita. Il controllo su coloro che vogliono fare della sharing economy un business si può fare in altro modo. In Italia nulla riesce a diventare una opportunità!!
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Monica de Gregorio
Monica de Gregorio
- 07 Jun 2016 14:09
2. Ai fini di cui al comma 1 la presente legge reca misure relative alla gestione e all’utilizzo delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e di servizi che operano su mercati a due versanti e fornisce strumenti atti a garantire la trasparenza, l’equità fiscale, la leale concorrenza e la tutela dei consumatori.
Se le piattaforme non sono digitali, dove sono collocate?
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Giuseppe Colistra
Giuseppe Colistra
- 12 Apr 2016 16:41

ART. 2. (Definizioni).

1. Ai fini di cui alla presente legge si applicano le seguenti definizioni:
a) economia della condivisione: l’economia generata dall’allocazione ottimizzata e condivisa delle risorse di spazio, tempo, beni e servizi tramite piattaforme digitali. I gestori di tali piattaforme agiscono da abilitatori mettendo in contatto gli utenti e possono offrire servizi di valore aggiunto. I beni che generano valore per la piattaforma appartengono agli utenti. Tra gestori e utenti non sussiste alcun rapporto di lavoro subordinato. Sono escluse le piattaforme che operano intermediazione in favore di operatori professionali iscritti al registro delle imprese;
www.bed-and-breakfast.it ha il 77% di BB non professionali, senza partita iva e il 23% di BB con partita iva, iscritti al registro delle imprese. Inoltre la "piattaforma" non agisce da intermediaria. L'utente fruitore paga l'utente operatore al checkout, al di fuori della piattaforma. Lo stesso modello di www.bed-and-breakfast.it verrà riproposto anche su www.homerestaurant.com molto presto. Il BB tuttavia è a tutti gli effetti un operatore antesignano della sharing economy già dal 2000, così come lo è l'HR. Queste tipologie di piattaforme rimarranno al di fuori della legge attuale?
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Giambattista Scivoletto
Giambattista Scivoletto
- 06 Mar 2016 17:15
ma perchè solo piattaforme digitali? e i coworking ad esempio? i fab lab? i coliving? spazi fisici della condivisione e collaborazione che svolgono molte funzioni sussidiarie in tema di politiche attive sul lavoro che il sistema pubblico non è in grado di porre in essere... grave "dimenticanza", come se l'innovazione fosse solo tecnologica e non principalmente sociale...
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Enrico Parisio
Enrico Parisio
- 14 Mar 2016 13:41
la piattaforma digitale potrebbe essere anche un sito internet. Basta farne uno.
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Ivan Catalano
Ivan Catalano
- 15 Mar 2016 21:45
Continuo a ripetere che gli affittacamere, i BB, gli alberghi e qualsiasi attivita' economica che affitti un locale a terzi a scopo di lucro non centra una mazza con la sharing economy!
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Patricia Van Ness
Patricia Van Ness
- 16 Mar 2016 15:17
Sharing economy e' un modello economico che si basa su un insieme di pratiche di scambio e condivisione di beni e/o servizi. Esempi possono essere il car sharing, il bike sharing, il car pooling o formule di ospitalita' come "couchsurfing", oppure la condivisione di spazi di lavoro (coworking) o altre forme di baratto di beni e/o servizi. Nelle forme in cui e' previsto un "utente operatore" (ad esempio balblacar) la condivisione del bene o servizio non genera tecnicamente un utile ma un vantaggio in termini di risparmio e/o di opportunita'.
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Patricia Van Ness
Patricia Van Ness
- 16 Mar 2016 15:30
La definizione è generica, potrebbe essere applicata a qualsiasi attività - anche che non genera reddito - che passi attraverso un sito internet. Manca la definizione di piattaforma digitale (anche lo scambio di like su Facebook può essere considerata allocazione ottimizzata e condivisa di tempo). Non si capisce se sono compresi i mercati redistribuivi (es. Subito.it), le condivisioni gratuite o i baratti (importante ai fini fiscali successivi), i mercati di lendini peer to peer.
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Bruna Bruno
Bruna Bruno
- 03 May 2016 20:45
La definizione è generica, potrebbe essere applicata a qualsiasi attività - anche che non genera reddito - che passi attraverso un sito internet. Manca la definizione di piattaforma digitale (anche lo scambio di like su Facebook può essere considerata allocazione ottimizzata e condivisa di tempo). Non si capisce se sono compresi i mercati redistribuivi (es. Subito.it), le condivisioni gratuite o i baratti (importante ai fini fiscali successivi), i mercati di lendini peer to peer.
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Bruna Bruno
Bruna Bruno
- 03 May 2016 20:45
nel commento precedente "lendini" doveva essere "lending"
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Bruna Bruno
Bruna Bruno
- 03 May 2016 21:14
I siti che pubblicano annunci di lavoro, anche gratuitamente, fanno allocazione condivisa e ottimizzata di risorse e rientra nell'oggetto della legge? Una cooperativa di servizi fa allocazione condivisa e ottimizzata di risorse ma non rientra perché non c'è la piattaforma? e se i soci si accordano su Facebook? Sono paradossi, ma danno l'idea di quanto è rischiosa l'applicazione di questo quadro normativo definito in maniera così vaga e trasversale.
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Bruna Bruno
Bruna Bruno
- 03 May 2016 21:27
Vanno incluse anche le piattaforme che operano come intermediari nei confronti di operatori professionali quali taxi e NCC perchè introducono trasparenza migliorando la qualità del servizio. Ad ese. l'App DigiTaxi consente di: conoscere il costo presunto della corsa e l’itinerario consigliato; conoscere i dettagli del taxista ed il tempo di attesa; esprimere a fine corsa un gradimento sul servizio.
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DigiTaxi © App
DigiTaxi © App
- 08 May 2016 15:54
chi in modo continuato e organizzato fa attività di ospitalità , ristorazione , trasporto persone .... deve pagare le tasse tutte seguire le regole es HACCP per gli home restaurant la tassa della spazzatura deve adeguare il compeso per i collaboratori etc etc chi scambia la propria casa con un altra persona per 2 settimane di vacanza allora non deve pagare nulla
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Giuseppe Vultaggio
Giuseppe Vultaggio
- 13 May 2016 22:26
gli imprenditori che non fanno lo scontrino sono evasori .... chi a casa su prenotazione prepara la cena senza nessun controllo senza pagare con tassazione adeguata la donna delle pulizie fa nuova economia ma mi sembra il paradosso così scompariranno le piccole imprese e rimarranno solo i grossi e la " nuova economia "
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Giuseppe Vultaggio
Giuseppe Vultaggio
- 13 May 2016 22:29
Noi stiamo per dare vita ad un portale che offrirà servizi di condivisione acquisto beni tra privati e anche creazione di gruppi di acquisto offerti da soggetti con partita iva e operanti nel settore artigianato/tessile/design/food/servizi. Di fatto come verremmo inquadrati? Saremmo un ibrido. Dico ciò perchè ho letto che sarebbero escluse dalla presente legge le ptf che operano in favore degli op. prof.li iscritti al reg.imp. Credo, quindi, si debba implementare al testo di legge la verifica delle varie attività svolte dal sito anzichè in generale.
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Adriano Lapedota
Adriano Lapedota
- 17 May 2016 15:07
Un disegno di legge come quello sulla sharing economy non può escludere l’ammissibilità di piattaforme che operano intermediazione in favore di operatori professionisti iscritti al registro delle imprese. Tale divieto sembra in assoluta controtendenza con quanto risulta necessario in diversi mercati tra cui quello dei trasporti . In un tempo in cui per rafforzare il sistema delle micro, piccole e medie imprese vengono promosse forme di condivisione di servizi e reti al fine di incrementarne la competitività nei confronti delle grandi imprese, appare decisamente contradditorio e incomprens
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Daniela Porru
Daniela Porru
- 31 May 2016 17:51
(segue 1) incomprensibile escludere da questo provvedimento le imprese regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese, i consorzi di imprese e le società consortili, o gli intermediari che intendono offrire servizi alle PMI. Il recentissimo parere dal Consiglio di Stato n° 03586/2015 del 23/12/2015 in tal senso specifica che intermediari potrebbero essere definiti, le imprese di servizi tecnologici per la mobilità che mediante ricorso ad una piattaforma tecnologica mettono in connessione passeggeri e conducenti allo scopo di fornire a richiesta un servizio remunerato di trasp
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Daniela Porru
Daniela Porru
- 31 May 2016 17:57
segue 2) trasporto che si svolge sul territorio nazionale. Non si comprende pertanto quale sia la ratio del disegno di legge, se si osserva quanto accade nell’economia europea e mondiale l’esclusione delle imprese dal disegno di legge della sharing economy risulta infatti inspiegabile. Il contenuto di tale provvedimento disattende in maniera sostanziale le chiare indicazioni, contenute nell’atto di segnalazione dell’Autorità di regolazione dei trasporti al Governo e al Parlamento sull’autotrasporto di persone non di linea taxi noleggio con conducente e servizi tecnologici per la mo
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Daniela Porru
Daniela Porru
- 31 May 2016 17:59
(segue 3) per la mobilità del 21 maggio del 2015 ed in quello dell’Autorità per la Concorrenza del 29 settembre 2015, così come il parere del Consiglio di stato numero 03586/2015 del 23/12/2015.
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Daniela Porru
Daniela Porru
- 31 May 2016 18:02
(segue4) Si invita pertanto il gruppo interparlamentare per l’innovazione a prendere visione e a recepire le precise indicazioni trasmesse al Governo e al Parlamento dalle Autority per i trasporti e per la Concorrenza con l’auspicio di poter colmare con la massima sollecitudine i vuoti normativi presenti nell’ordinamento italiano soprattutto in relazione al mercato dei trasporti.
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Daniela Porru
Daniela Porru
- 31 May 2016 18:03
In quanto gestori di piattaforma, riteniamo vada esplicitata meglio la seguente formulazione “Sono escluse le piattaforme che operano intermediazione in favore di operatori professionali iscritti al registro delle imprese”. In particolare, ove non si facesse riferimento alle agenzie del lavoro autorizzate all’attività di intermediazione ex legge Biagi ma alle piattaforme di condivisione oggetto di regolazione della proposta di legge, suggeriamo che siano ricompresi nell’ambito di applicazione della nuova disciplina anche gli operatori professionali, iscritti nel Registro delle Imprese
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Andrea Rocco
Andrea Rocco
- 31 May 2016 18:54
quanto meno come imprese individuali (es: elettricisti, idraulici). Diversamente, si creerebbe una lacuna e una ambiguità in ordine alla regolamentazione delle piattaforme “ibride” che ospitano sia lavoratori non iscritti al registro che lavoratori iscritti. Se uno degli scopi dell’applicazione della sostituzione di imposta è l’agevolazione dei servizi della condivisione attraverso la tassazione del reddito generato per sottrarlo al “nero” – in analogia all’istituto della cedolare secca per le locazioni, tant’è che il 10 % previsto all’articolo 5 si applica al reddito a
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Andrea Rocco
Andrea Rocco
- 31 May 2016 18:54
lordo dei costi - allora appare ragionevole ed equo applicare il prelievo ai redditi da chiunque generati attraverso le piattaforme. La stessa proposta di legge definisce infatti come “integrativo” il reddito derivante dalle piattaforme, oltre il quale si applicano le normali aliquote Irpef e la definizione può ben applicarsi a professionisti che decidono di integrare il proprio reddito attraverso le piattaforme. Proponiamo quindi la seguente formulazione dell’art. 2.1 (a): “economia della condivisione: l’economia generata dall’allocazione ottimizzata e condivisa delle risorse d
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Andrea Rocco
Andrea Rocco
- 31 May 2016 18:56
di spazio, tempo, beni e servizi tramite piattaforme digitali. I gestori di tali piattaforme agiscono da abilitatori mettendo in contatto gli utenti e possono offrire servizi di valore aggiunto. I beni che generano valore per la piattaforma appartengono agli utenti. Tra gestori ed utenti non esiste alcun rapporto di lavoro subordinato. Sono ricomprese le piattaforme che operano intermediazione anche in favore di operatori professionali iscritti come imprese individuali al Registro delle Imprese”.
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Andrea Rocco
Andrea Rocco
- 31 May 2016 18:56
b) gestore: il soggetto privato o pubblico che gestisce la piattaforma digitale;
Mi sfugge la tipologia di soggetto pubblico che gestisce la piattaforma digitale. Se il comune di Canicattì organizza una piattaforma per la gestione condivisa dei parcheggi nel territorio comunale è soggetto alla disciplina relativa al documento di politica aziendale di cui alla proposta di legge?
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Bruna Bruno
Bruna Bruno
- 03 May 2016 21:32
c) utente operatore: il soggetto privato o pubblico che attraverso la piattaforma digitale opera erogando un servizio o condividendo un proprio bene;
Cosa significa soggetto privato o pubblico? parliamo di individui o di soggetti giuridici? L'utente è una persona o può essere una azienda?
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Simone Cicero
Simone Cicero
- 03 Mar 2016 11:09
Se non specificato, persona fisica e giuridica - dal riferimento al soggetto pubblico. Sostituire, se possibile, con la definizione codicistica
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morena ragone
morena ragone
- 03 Mar 2016 13:31
Chi affitta camere o appartamenti, occasionalmente o no, deve già rispettare le leggi regionali in materia, che sono anche molto diverse, e le norme comunali (ad es in materia TARI). AirBnB garantisce un sostanziale anonimato agli operatori che impedisce i controlli, affidati ad enti diversi. Dovreste prevedere 1) di armonizzare le leggi regionali e 2) di porre l'obbligo di una registrazione a livello locale che identifichi con un codice standard nazionale l'operatore, con obbligo di pubblicità dello stesso codice su ogni mezzo o piattaforma. Questo a tutela del fruitore.
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Marco Cantella
Marco Cantella
- 03 Mar 2016 19:50
Ripeto: cosa centra Airbnb con la sharing economy? Come gia' detto da qualcuno all'inizio, e' assolutamente necessario dare una definizione di sharing economy (con esempi alla mano)
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Patricia Van Ness
Patricia Van Ness
- 03 Mar 2016 20:24
AirBnb è una piattaforma digitale di Sharing Economy che si propone anche come sostituto d'imposta per tassare i ricavi degli utenti operatori. Ma in tutto questo AirBnb, che prevede ricavi entro il 2020 per 10 miliardi di dollari, dove le paga le tasse?
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Mark Alexander
Mark Alexander
- 05 Mar 2016 01:03
Sharing economy e' un modello economico che si basa su un insieme di pratiche di scambio e condivisione di beni e/o servizi. Esempi possono essere il car sharing, il bike sharing, il car pooling o formule di ospitalita' come "couchsurfing", oppure la condivisione di spazi di lavoro (coworking) o altre forme di baratto di beni e/o servizi. Nelle forme in cui e' previsto un "utente operatore" (ad esempio balblacar) la condivisione del bene o servizio non genera tecnicamente un utile ma un vantaggio in termini di risparmio e/o di opportunita'. AirBnb non centra nulla con la sharing economy.
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Patricia Van Ness
Patricia Van Ness
- 16 Mar 2016 15:31
Bisogna chiarire se si tratta di persone fisiche o soggetti giuridici. Un soggetto giuridico che eroga un servizio lo fa in ottica professionale.
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Giuseppe Colistra
Giuseppe Colistra
- 12 Apr 2016 16:46
Specificare cosa si intende per privato/pubblico. E soprattutto definire se c'è distinzione tra perosona fisica e giuridica
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Eugenio Sapora
Eugenio Sapora
- 16 May 2016 15:14
d) utente fruitore: il soggetto privato o pubblico che attraverso la piattaforma digitale utilizza il servizio erogato o il bene condiviso dall’utente operatore;
e) utente: l’utente operatore o l’utente fruitore.
I rapporti economici tra gestori e i tre tipi di utenti devono essere equivalenti, altrimenti diventa sfruttamento.
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Alessandro Merletti De Palo
Alessandro Merletti De Palo
- 03 Mar 2016 00:25

ART. 3. (Compiti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato).

1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) regola e vigila sull’attività delle piattaforme digitali dell’economia della condivisione.
... il cui stabilimento è in Italia?
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Carlo 'K' Piana
Carlo 'K' Piana
- 02 Mar 2016 15:31
O forse che operano in italia
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Simone Cicero
Simone Cicero
- 03 Mar 2016 11:10
Parlando di internet il riferimento giurisdizionale mi pare necessario, almeno una chiamata al d.lgs.70/2003 a conferma (o modifica)
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Gianfranco Wiki
Gianfranco Wiki
- 07 Mar 2016 00:46
2. Presso l’AGCM è istituito il Registro elettronico nazionale delle piattaforme digitali dell’economia della condivisione, di seguito denominato « Registro », la cui consultazione è pubblica e gratuita.
Un altro (ennesimo) Registro? A che pro?
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Patricia Van Ness
Patricia Van Ness
- 02 Mar 2016 23:19
anche l'iscrizione da parte degli operatori è gratuita?
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Mauro Alovisio
Mauro Alovisio
- 03 Mar 2016 07:33
da chiarire assolutamente il meccanismo con il quale il soggetto "piattaforma" è tenuto all'iscrizone al registro. Definire "economia della condivisione" in 4 righe come è stato fatto nella prima parte lascerà enormi possibilità di interpretazione. inoltre occorre capire che se poniamo la registrazione come obbligatoria per operare sarà impossibile testare nuovi servizi e permettere a aziende di operare in fase esplorativa sul mercato
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Simone Cicero
Simone Cicero
- 03 Mar 2016 11:14
Inserire iscrizione gratuita
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morena ragone
morena ragone
- 03 Mar 2016 13:33
Abbandonare questa legge abominio ! Fa parte della vecchia logica politica: mettere le mani su tutto, su tutto quello che nasce spontaneamente dalla società civile, che non ha bisogno di finte leggi di promozione: se la cosa funziona vuol dire che fa incontrare i bisogni, altrimenti non funziona e sparisce. Vi chiamano parassiti, vi rendete conto! Fatevi un esame di coscienza.
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Michele Zucal
Michele Zucal
- 03 Mar 2016 15:04
A che pro avere un registro per le piattaforme di sharing economy? e se anche aveste l'idea folle di voler istituire un altro ennesimo peso e onere burocratico per chi tenta di fare impresa...rendetelo gratuito.
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Paolo Nepi
Paolo Nepi
- 04 Mar 2016 19:05
Fondamentale come dice Cicero definire come e quando bisogna iscriversi. Se proprio vogliamo lasciarlo è possibile immaginare una forma non onerosa e di semplice comunicazione online?
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Marco Tognetti
Marco Tognetti
- 05 Mar 2016 14:45
Se le piattaforme dovranno agire da sostituto d'imposta, COME MINIMO devono avere un registro!
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Giambattista Scivoletto
Giambattista Scivoletto
- 06 Mar 2016 17:27
Iscrizione via PEC (comunque il gestore dovrà averla). Lo si stabilisca in questo punto, se no poi inizia il traffico di marche da bollo, che per internet è un'eresia.
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Gianfranco Wiki
Gianfranco Wiki
- 07 Mar 2016 00:50
@scivoletto La cultura del "Registro" tipicamente italiota. 1) quanti sostituti d'imposta esistono che non stanno in nessun registro? (es. mio ex datore di lavoro) 2) nel caso ci sia una piattaforma in cui l'utente operatore abbia un profitto (aspetto un esempio) lasciamo a lui la responsabilita' di pagare le tasse 3) AirBnb (et similia) non centra una mazza con la sharing economy, qui si sta facendo una confusione colossale
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Patricia Van Ness
Patricia Van Ness
- 16 Mar 2016 15:36
Airbnb ha molto a che fare con la sharing economy, non quella gratuita che è nicchia ma quella reale. Quindi deve essere regolata come tutti i mercati. Regolata poco e con leggerezza, ma regolata.
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Corrado Truffi
Corrado Truffi
- 22 Mar 2016 23:33
Suvvia, il registro può essere una cosa semplice, con iscrizione via pec e poco altro. Giusto però consentire a nuove piattaforme un periodo diciamo di prova e sperimentazione. Si potrebbe non richiedere l'onere di sostituto d'imposta per un dato periodo.
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Corrado Truffi
Corrado Truffi
- 22 Mar 2016 23:36
E' necessario chiarire meglio come opererà questo registro. Sarà tenuto a controllare a priori gli iscritti? Rilascerà un'abilitazione?
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Giuseppe Colistra
Giuseppe Colistra
- 12 Apr 2016 16:48
l'iscrizione deve essere gratuita per i gestori
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Eugenio Sapora
Eugenio Sapora
- 16 May 2016 15:16
Sottoscrivo i numerosi commenti di cui sopra che chiedono la gratuità totale dell'eventuale (è proprio necessaria??) iscrizione al registro. Ed anche che questa eventuale iscrizione avvenga via pec senza molte carte e fronzoli annessi e connessi.
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Adriano Lapedota
Adriano Lapedota
- 17 May 2016 15:14
3. L’AGCM nella relazione annuale, di cui all’articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, rende conto alle Camere dell’attività di vigilanza e di regolazione svolta in materia di economia della condivisione segnalando l’eventuale esistenza di ostacoli alla sua diffusione e proponendo i relativi interventi correttivi.
Questo istituto dovrà essere propenso a recepire proposte dagli attori della sharing economy ovvero dagli utenti e fornitori del servizio.
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Adriano Lapedota
Adriano Lapedota
- 17 May 2016 15:15
4. Al fine tutelare gli utenti fruitori o i terzi, l’AGCM può prevedere l’obbligo per i gestori di fornire o di richiedere agli utenti operatori la stipula di polizze assicurative per la copertura dei rischi tipici derivanti dalle attività di economia della condivisione.
può non va bene, deve essere obbligatorio il controllo assicurativo, a salvaguardia del cliente
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Antoniali Tiziano
Antoniali Tiziano
- 02 Mar 2016 20:37
per semplificazione del processo farei stipulare una polizza assicurativa al momento dell'iscrizione degli utenti operatori. Richiedere la polizza non da certezza di copertura se non con un controllo telematico soggetto per soggetto.
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Cristian Costantini
Cristian Costantini
- 02 Mar 2016 21:02
Non sono d'accordo. La tutela assicurativa non deve essere imposta ma regolata dal mercato. L'utente sceglie il servizio di condivisione in base alla comodita', al vantaggio economico e alle modalita' di fruizione tra le quali rientra, eventualmente, anche l'offerta di una tutela assicurativa da parte del gestore. Obiettivo del legislatore deve essere responsabilizzare l'utente, non proteggere gli "utonti" a spese del gestore (e indirettamente della collettivita' degli utilizzatori).
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Patricia Van Ness
Patricia Van Ness
- 02 Mar 2016 23:30
Concordo che la copertura assicurativa debba essere obbligatoria, a carico dell'utente operatore è vincolante per l'utilizzo della piattaforma. Il gestore deve verificare che la copertura assicurativa sia coerente con la prestazione offerta dall'utente operatore
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Mario Colombini
Mario Colombini
- 03 Mar 2016 00:05
In alcuni casi credo abbia senso prevedere che chi opera in settori dove c'è una potenziale responsabilità civile debba essere assicurato per tutelare le persone potenzialmente impattate.
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Simone Cicero
Simone Cicero
- 03 Mar 2016 11:16
Per quali tipologie di servizi? In alcuni casi - vedi settore trasporti - è già prevista ex lege
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morena ragone
morena ragone
- 03 Mar 2016 13:34
ma poi l'AGCOM darò queste direttive diverse a ogni singolo servizio? non si capisce
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Simone Cicero
Simone Cicero
- 03 Mar 2016 16:12
L'assicurazione non deve essere a tutela solo di chi riceve il servizio, ma anche a tutela di chi lo offre
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Alessandra Bosca
Alessandra Bosca
- 04 Mar 2016 10:07
La tutela assicurativa non deve essere imposta ma regolata dal mercato. L'utente sceglie il servizio di condivisione in base alla comodita', al vantaggio economico e alle modalita' di fruizione tra le quali rientra, eventualmente, anche l'offerta di una tutela assicurativa da parte del gestore. Le piattaforme collaborative si basano sulla COLLABORAZIONE ed è quindi facile la autoregolamentazione grazie al passapaorla! le attività sono online, il passaparola e il mercato non lasciano scampo...se un servizio è insicuro per l'utente tutti in breve tempo lo sapranno e il servizio fallirà.
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Paolo Nepi
Paolo Nepi
- 04 Mar 2016 19:08
Sufficiente obbligare il sito a esporre una dichiarazione in cui dice se HA/NON HA copertura, in caso positivo numero di polizza, polizza inviata via PEC al Registro che ne dà conferma al lettore. Il consumatore è informato, e chi non ha bisogno di polizze non ha una complicazione inutile. Il resto è mercato, con (appunto) consumatore informato.
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Gianfranco Wiki
Gianfranco Wiki
- 07 Mar 2016 00:54
prima ancora di proseguire su assicurazione sì assicurazione no si dovrebbe ragionare non con argomenti generici ed astratti ma,per rendere comprensibile a tutti, di cosa si sta parlando, corredare gli argomenti con esempi concreti che chiariscano, ai non addetti ai lavori (chiamiamolo "grosso pubblico")perchè la obbligatorietà o meno di polizze assicurative.
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Ermenegildo Di Carne
Ermenegildo Di Carne
- 08 Mar 2016 18:14
mi vien vogli di abbandonare il mio progetto. Ecco un primo effetto di questa legge.
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Michele Zucal
Michele Zucal
- 11 Mar 2016 14:13
Perché imporre l'assicurazione invece di lasciar scegliere il mercato? E poi non si dà troppa discrezionalità all'AGCM di imporre assicurazione a un gestore e non al suo concorrente?
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Flavio Zarlino
Flavio Zarlino
- 24 Mar 2016 19:46
Se il rapporto è tra gli utenti, prima viene chiaramente richiamato il ruolo della piattaforma al solo scopo di abilitare e non di erogare, questa assicurazione perchè dovrebbe stipularla chi abilita e non chi eroga?
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Giuseppe Colistra
Giuseppe Colistra
- 12 Apr 2016 16:50
Punto da rivedere assolutamente : stiamo chiedendo a qualcuno che non naviga nell'oro e che voglia affacciarsi nel campo della sharing economy di cominciare sborsando soldi per una polizza assicurativa: "Vuoi guadagnare qualcosina con l'economia della condivisione? Inizia pagando un po' di soldi!". Inoltre non chiediamo ai Gestori di fare i poliziotti della situazione. Piuttosto se davvero si deve fare impponiamo una casella da spuntare "Si, ho fatto il necessario per la copertura
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Eugenio Sapora
Eugenio Sapora
- 16 May 2016 15:28
Mettere troppi oneri a carico delle start up sarebbe disastroso. Trovare i fondi per avviare un impresa è già un impresa stessa, dover pensare anche ad una assicurazione che magari avrà un costo che peserà nei bilanci iniziali è davvero oltraggioso per chi vuole avviarsi. Se proprio si deve pensare ad una assicurazione che sia obbligatoria solo da certi fatturati in sù e solo dopo la fine del periodo di start up dell'attività. Ovviamente qualora questa sia ritenuta un'attività perchè se invece fosse senza lucro allora credo non sia da tener conto l'applicabilità.
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Adriano Lapedota
Adriano Lapedota
- 17 May 2016 15:26
Se si tratta di imprese, anche ove fossero start up, non si tratta di sharing. Noto che si diffonde una malsana idea, secondo la quale se vendi online e ti autodefinisci social, sei legibus solutus.
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Giuseppe Musolino
Giuseppe Musolino
- 25 May 2016 23:02
Ergo, se un taxi deve avere una RCA con massimali più alti, la deve avere anche chi vende su Uber. Se un'affittacamere deve essere assicurato sino a 100 volte il prezzo della camera, lo deve essere anche chi affitta la camera su airbnb. Etc. Etc.
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Giuseppe Musolino
Giuseppe Musolino
- 25 May 2016 23:04
Cercherò di rispondere con calma e razionalità, ma la prima reazione di fronte ad un'altra polizza obbligatoria E' RABBIA! airbnb come altre piattaforme simili HANNO GIA' polizze incluse nel costo del servizio, sia per gli ospiti che per i proprietari. La legge può obbligare altre piattaforme a fare altrettanto, ma assolutamente non può porre altre barriere all'entrata in un settore che è ormai una strada percorsa da tanti che hanno perso il lavoro a 30, 40 e 50 anni.(Inutile sottolineare altri soldi a compagnie assicurative, insieme alle banche le solite destinatarie di leggi-ricavi).Lib
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Raffaele Tortora
Raffaele Tortora
- 04 Jun 2016 01:24
libertà!vogliamo libera iniziativa!non siete stanchi di soffocare ogni innovazione che funziona con altre norme, altri costi, altri adempimenti ecc ecc!Questi servizi stanno funzionando bene, gli utenti selezionano da soli le offerte migliori, le piattaforme offrono già tutte le tutele necessarie. E infine basta tasse..il popolo è in difficoltà,la crisi ci ha messo in ginocchio,non vogliamo i fantomatici servizi (inesistenti)che queste nuove imposte dovrebbero finanziare, vogliamo incassare questi pochi soldi e spenderli in servizi che liberamente scegliamo, senza l'onnipresente mediazione
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Raffaele Tortora
Raffaele Tortora
- 04 Jun 2016 01:30
mediazione del fisco italiano. Ormai anche i sassi hanno capito che dietro l'abnorme regolamentazione e imposizione fiscale di ogni aspetto delle nostre vite c'è lo scopo di finanziare tutte le Mafie Capitali, i Mose, le ricostruzioni post-terremoti e ogni quotidiano scandalo tangenti d'Italia. Ci lasciate questa oasi di libera felicità? Ci lasciate godere del misero guadagno di queste microscopiche attività? E' frustrante dover subire questa vessazione continua e capillare. Grazie.
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Raffaele Tortora
Raffaele Tortora
- 04 Jun 2016 01:35
5. L’AGCM assicura il rispetto delle disposizioni della presente legge e, in particolare, del documento di politica aziendale di cui all’articolo 4, mediante i controlli e le sanzioni di cui all’articolo 10.
Suggerisco di prevedere esplicitamente che i controlli sul rispetto della legge possano essere svolti anche da altre autorità (i vigili urbani, la guardia di finanza, etc.). Dovrebbe essere scontato, ma a scanso di equivoci ...
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Giuseppe Musolino
Giuseppe Musolino
- 25 May 2016 22:23
6. Ai maggiori oneri per l’AGCM derivanti dall’esercizio delle competenze di cui al presente articolo si provvede mediante un contributo di importo massimo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dal gestore della piattaforma digitale. L’entità di tale contributo è stabilita annualmente con propria delibera dalla stessa AGCM.
E questo lo chiamate "promuovere l'economia della condivisione"????????? Ma state scherzando? Mi meraviglio che tra i promotori di questa legge ci sia anche Quintarelli. E poi da quando si tassa il "fatturato"???? Delirio anticostituzionale....
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Patricia Van Ness
Patricia Van Ness
- 02 Mar 2016 23:36
condivido, questo è piuttosto folle. Un prelievo forzato sulle piattaforme digitali per pagare qualche burocrate in più all'antitrust...
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Simone Cicero
Simone Cicero
- 03 Mar 2016 11:18
OK non tassare le piattaforme, ma tutto cio` ha un costo. Non mi pare che Airbnb and company vadano fallite per un'imposta di 0.08 per mille (pari a 8 Euro su 100.000 Euro di fatturato). Tanto piu` che a me Airbnb (che e` la meno cara) si prende il 15% del mi di fatturato....
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Antonio Sidoti
Antonio Sidoti
- 03 Mar 2016 13:05
OK non tassare le piattaforme, ma tutto cio` ha un costo. Non mi pare che Airbnb and company vadano fallite per un'imposta di 0.08 per mille (pari a 8 Euro su 100.000 Euro di fatturato). Tanto piu` che a me Airbnb (che e` la meno cara) si prende il 15% del mi di fatturato....
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Antonio Sidoti
Antonio Sidoti
- 03 Mar 2016 13:05
Contribuire alle spese di vigilanza da parte dei vigilati non mi sembra sbagliato, dovrebbe essere una tutela per tutti. Ci sono altri casi in cui è applicata la stessa logica?
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Marco Tognetti
Marco Tognetti
- 05 Mar 2016 14:43
Sono 80 Euro per milione di fatturato. È più fastidiosa l'incombenza che la cifra. ELIMINARE LE INCOMBENZE invece di aggiungerle, quando non estremamente necessarie, per piacere.
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Giambattista Scivoletto
Giambattista Scivoletto
- 06 Mar 2016 17:50
No, non può essere stabilita annualmente dall'AGCM, se non bastasse più lo 0.08 basta una modifica alla legge in sede di finanziaria.
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Gianfranco Wiki
Gianfranco Wiki
- 07 Mar 2016 00:59
Complicare ulteriormente l'aspetto fiscale non è il miglior modo di incentivare l'impresa e la sharing economy. Ma forse il fine della legge non è questo...
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Flavio Zarlino
Flavio Zarlino
- 24 Mar 2016 19:49
Bisogna chiarire che il fatturato riconducibile alla piattaforma, un gestore può anche avere più attività economiche, perchè dovrebbe pagare su tutto il fatturato?
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Giuseppe Colistra
Giuseppe Colistra
- 12 Apr 2016 16:53
No, Non si dovrebbe far pagare alcunchè sopratutto alle piccole piattaforme e start up, così come alle associazioni e ptf senza lucro.
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Adriano Lapedota
Adriano Lapedota
- 17 May 2016 15:31

ART. 4. (Documento di politica aziendale).

1. I gestori delle piattaforme digitali devono dotarsi di un documento di politica aziendale che è soggetto al parere vincolante e all’approvazione dell’AGCM. Il Silenzio dell’AGCM equivale all’approvazione, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima non comunica all’interessato nel termine di trenta giorni il provvedimento di diniego o il parere vincolante.
Ma perche' dovete obbligare un "gestore" (che potrebbe essere anche un tizio che gestisce un sito per la condivisione di macchine agricole dell'agro tal de tali) ad avere a che fare con l'AGCM?? Ma Santo Dio...
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Patricia Van Ness
Patricia Van Ness
- 02 Mar 2016 23:40
al fine di facilitare la complessa vita delle imprese e di chi cerca fare innovazione , suggerirei di specificare, secondo un fac simile consultabile sul portale Mauro Alovisio (associazione Centro Studi di Informatica Giuridica di Ivrea Torino www.csigivreatorino.it)
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Mauro Alovisio
Mauro Alovisio
- 03 Mar 2016 07:36
Lacci e lacciuoli tipici da old economy
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Luigi Barberio
Luigi Barberio
- 03 Mar 2016 13:14
Non vogliono proprio cambiare. La società civile è stanca, non ce la fa più.
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Michele Zucal
Michele Zucal
- 03 Mar 2016 15:07
Machiavellico!!! Concordo con Luigi Barbiero " Lacci e lacciuoli tipici della old economy"
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Alessandra Bosca
Alessandra Bosca
- 04 Mar 2016 10:11
Questo mi sembra eccessivo, non stiamo parlando di aziende che si vogliono quotare in borsa....se poi si quotano valgono le regole della borsa
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Marco Tognetti
Marco Tognetti
- 05 Mar 2016 14:46
L'AGCOM potrebbe non individuare la consistenza di un progetto e cassarlo per incompetenza. Perché imporre una preventiva autorizzazione ad un progetto da parte di un ente pubblico? Lo trovo ASSURDO.
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Giambattista Scivoletto
Giambattista Scivoletto
- 06 Mar 2016 19:00
Questo è un passaggio assurdo che diventa una barriera all'ingresso
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Giuseppe Colistra
Giuseppe Colistra
- 12 Apr 2016 16:55
Questo è un passaggio assurdo che diventa una barriera all'ingresso
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Giuseppe Colistra
Giuseppe Colistra
- 12 Apr 2016 16:56
Questo è un passaggio assurdo che diventa una barriera all'ingresso
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Giuseppe Colistra
Giuseppe Colistra
- 12 Apr 2016 16:56
Questo è un passaggio assurdo che diventa una barriera all'ingresso
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Giuseppe Colistra
Giuseppe Colistra
- 12 Apr 2016 16:56
Questo è un passaggio assurdo che diventa una barriera all'ingresso
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Giuseppe Colistra
Giuseppe Colistra
- 12 Apr 2016 16:56
Questo è un passaggio assurdo che diventa una barriera all'ingresso
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Giuseppe Colistra
Giuseppe Colistra
- 12 Apr 2016 16:56
Mi sembra un passaggio eccessivo e burocratico, oltrechè oscuro per i gestori che devono mettersi nelle mani dell'ennesimo ente che giudicherà la bontà del servizio offerto.
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Alessandro Massarelli
Alessandro Massarelli
- 19 Apr 2016 14:58
2. Il documento di politica aziendale include le condizioni contrattuali tra la piattaforma digitale e gli utenti e non può contenere previsioni che impongano, anche indirettamente:
e che succede se cambiano?
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Simone Cicero
Simone Cicero
- 03 Mar 2016 14:24
se il documento include le condizioni economiche, la sua soggezione al vaglio dell'AGCM pone questa in posizione di calmiere... E tra l'altro vincola a prezzi fissati anche dinanzi a mutate esigenze di mercato: il mercato su internet varia ogni minuto secondo.
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Gianfranco Wiki
Gianfranco Wiki
- 07 Mar 2016 01:18
a) all’utente operatore ogni forma di esclusiva o di trattamento preferenziale in favore del gestore;
Cioe'?
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Patricia Van Ness
Patricia Van Ness
- 02 Mar 2016 23:41
non si capisce minimamente, quello che mi sembra è che si rende impossibile imporre esclusive dalla piattaforma verso l'untente.
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Simone Cicero
Simone Cicero
- 03 Mar 2016 14:25
La interpreto come un divieto di imporre clausole tipo la "parity rate" che Booking impone ai suoi clienti. Sbaglio?
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Giambattista Scivoletto
Giambattista Scivoletto
- 06 Mar 2016 17:55
cosa significa?
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Adriano Lapedota
Adriano Lapedota
- 17 May 2016 15:33
Secondo me significa che il gestore non deve poter prevaricare. È un bene per l'operatore, è un bene per il fruitore
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Giuseppe Musolino
Giuseppe Musolino
- 25 May 2016 22:25
b) il controllo dell’esecuzione della prestazione dell’utente operatore, anche tramite apparati o sistemi hardware o software;
Ah, fatemi capire. Io gestore voglio offrire un servizio di condivisione e per garantire l'efficacia, la sicurezza e il rispetto delle (mie) regole ritengo opportuno avvalermi di qualunque mezzo per monitorare la qualita' dell'offerta. E non lo posso fare??? Pero', dall'altra parte, sono obbligato a stipulare una polizza assicurativa... No comment
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Patricia Van Ness
Patricia Van Ness
- 02 Mar 2016 23:44
Ad integrazione del commento precedente: supponiamo di avere un bene gestito in condivisione, magari con qualche sensore che rileva informazioni funzionali all'utilizzo del bene condiviso, in stile Internet of Things, per intenderci. L'utilizzo di queste informazioni ,finalizzato al monitoraggio delle condizioni d'uso, avrebbe benefici effetti sulla manutenzione preventiva e/o sull'individuazione di potenziali guasti. Andrei a mitigare dei rischi, il cui beneficio si andrebbe a riverberare sugli utenti finali: perchè non dovrei essere messo nella condizione di farlo ??
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Ferruccio Maccarini
Ferruccio Maccarini
- 03 Mar 2016 13:48
Questa psicosi da grande fratello è folle.
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Simone Cicero
Simone Cicero
- 03 Mar 2016 14:26
Non capisco: "Il documento di politica aziendale non può contenere previsioni che impongano, anche indirettamente, il controllo dell'esecuzione della prestazione dell'utente operatore, anche tramite apparati o sistemi hardware e software". Non riesco a decifrare questa frase.
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Giambattista Scivoletto
Giambattista Scivoletto
- 06 Mar 2016 18:00
Il gestore è l'interfaccia verso il pubblico, il nome che si spende è quello del gestore; altroché se ha diritto di controllare! Anche con i geolocalizzatori, perché no, sono leciti per pedinare il marito infedele e non lo sono per chi spende male il nome di chi vende al pubblico? Perché vietare il controllo di qualità interno?
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Gianfranco Wiki
Gianfranco Wiki
- 07 Mar 2016 01:22
il controllo è implicito nel funzionamento della maggiorparte delle piattaforme: quando e dove inizia la prestazione, quando termina, il feedback dell'utente fruitore ecc. La piattaforma migliora la qualità del proprio servizio in base a questi dati, a tutto vantaggio dell'utente fruitore.
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Alessandro Massarelli
Alessandro Massarelli
- 19 Apr 2016 14:13
non è chiaro che si intenda, che controllo?
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Adriano Lapedota
Adriano Lapedota
- 17 May 2016 15:36
c) la fissazione di tariffe obbligatorie per gli utenti operatori;
come tariffe obbligatorie, e la concorrenza dove va a finire...volete fare una assicurazione o un mercato libero e concorrenziale
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Antoniali Tiziano
Antoniali Tiziano
- 02 Mar 2016 20:40
o vincoli sulle tariffe
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Cristian Costantini
Cristian Costantini
- 02 Mar 2016 21:08
Salve Tiziano, da quel che ho capito è il contrario di quello che sostiene lei: il comma 2 dice "non impongano" ... "tariffe obbligatorie". Trovare forme di regolamentazione delle tariffe - senza impedire la concorrenza - non è sempre una cattiva idea
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Andrea Grosselli
Andrea Grosselli
- 02 Mar 2016 22:48
Opinabile. Io sono sempre del parere di lasciare ai gestori la totale assunzione del proprio rischio d'impresa. Se ritengono che il loro modello di business sia sostenibile con la prescrizione di tariffe perche' vietarlo? Tanto a voi interessa tassare il loro utile (e non il fatturato) e quindi lasciateli liberi di fare l'"utile" come gli pare.
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Patricia Van Ness
Patricia Van Ness
- 02 Mar 2016 23:48
Credo che ci sia un equivoco alla base dei precedenti commenti. La mia interpretazione e che il gestore non può imporre tariffe per i rapporti tra gli utenti, ma è libero di fissare un suo prezzo per utilizzare la piattaforma
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Mario Colombini
Mario Colombini
- 03 Mar 2016 00:15
Gestisco un sito che si chiama BB25.it dove un BB può iscriversi solo se accetta di offrire una camera a 25 Euro pp. Sono contro questo punto, a meno che non mi si spieghi qual è il motivo per cui debba essere vietato imporre sulla propria piattaforma, per gli scopi più svariati, un prezzo massimo o minimo.
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Giambattista Scivoletto
Giambattista Scivoletto
- 06 Mar 2016 18:05
attenzione, i punti vanno letti in negativo, sono preceduti da un "non può contenere"
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Diana Severati
Diana Severati
- 21 Mar 2016 22:25
Lascerei la possibilità di regolare le tariffe al gestore della piattaforma, visto che può essere un elemento utile a contraddistinguere il servizio offerto e a dare chiarezza all'utente fruitore. Esempio: piattaforma che consente ad utenti fruitori di far eseguire piccoli task a prezzo fisso 5€ (consegna giornale a domicilio, ricezione pacchi ecc.)Ricordiamoci che l'utente operatore è libero di aderire o meno.
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Alessandro Massarelli
Alessandro Massarelli
- 19 Apr 2016 14:06
Si continua a fare confusione nei commenti: la norma VIETA che il documento di politica aziendale preveda tariffe obbligatorie. Scelta in linea con il concetto di libero mercato.
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competere
competere
- 19 Apr 2016 15:21
d) l’esclusione dell’utente operatore dall’accesso alla piattaforma digitale del gestore o la sua penalizzazione nella presentazione della sua offerta agli utenti fruitori per motivazioni non gravi e oggettive;
Credo sia da circostanziare meglio.... qual'è la ratio di questo comma?
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Ferruccio Maccarini
Ferruccio Maccarini
- 03 Mar 2016 13:50
Questo è un punto chiave ma così è opinabile e nei terms of service di tutti le piattaforme oggi esse vogliono il diritto di espellere degli utenti senza fornire spiegazioni, che è assolutamente non ottimale, ma credo sia doveroso identificare una procedura, magari un ombudsman che possa essere a disposizioni di utenti che oggettivano comportamenti vessatori da parte dealla piattaforma. La ratio è che queste persone ci mettono molto a creare reputazione su queste piattaforme e poi per motivi assurdi possono essre espulse.
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Simone Cicero
Simone Cicero
- 03 Mar 2016 14:30
Articolo completamente inutile.
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Michele Zucal
Michele Zucal
- 03 Mar 2016 15:10
Credo che l'articolo crei più danni, non al momento prevedibili, di quanti il legislatore immagini di risolvere. Sui miei portali non sei obbligato a pubblicare le recensioni che ricevi. Noi però ne teniamo conto e se ne ricevi un certo numero negative diamo disdetta del contratto. Qualora volessimo mantenere un portale di eccellenze vorrei poter anche eliminare strutture mediocri o giudicate anche solo "sufficienti".
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Giambattista Scivoletto
Giambattista Scivoletto
- 06 Mar 2016 18:13
va specificato cosa sono motivazioni " non gravi ed oggettive". Se come utente operatore ho delle recensioni sotto la sufficienza e il gestore volesse invece qualificare la propria piattaforma come un servizio di alto livello? O anche un servizio a risposta rapida, esempio entro 1h, mentre l'operatore risponde sempre dopo 2 ore, pur svolgendo il servizio? Mi sembra un articolo molto limitante, anche perchè ci sono tantissime possibili evoluzioni che verrebbero bloccate da queste definizioni.
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Alessandro Massarelli
Alessandro Massarelli
- 19 Apr 2016 14:21
"non gravi e oggettive", vale a dire che se un individuo ha ricevuto brutti feedback non può essere bannato, ma se commettesse un danno grave (un furto? una denuncia in corso?) allora si. Dico bene? Ho inventato.
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Adriano Lapedota
Adriano Lapedota
- 17 May 2016 15:45
e) la cessione gratuita non revocabile da parte dell’utente operatore di propri diritti d’autore;
il diritto morale dell'autore è già inalienabile per LDA 20, 21, non serve ripetere; per l'utilizzazione economica, l'operatore si presume in grado di valutare autonomamente oppure è meglio faccia altro, se non trova buona la condizione è libero di non aderire. Se voglio creare qualcosa che lavori su licenze libere per abbattere i costi, devo poterlo fare con unica licenza. L'articolo peraltro limita l'uso di materiali con licenza libera come la GFDL o la CC-BY-SA, in cui SA sta per share-alike, cioè obbligo a monte e a valle di condividere in un determinato modo: l'op.re può non aderi
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Gianfranco Wiki
Gianfranco Wiki
- 07 Mar 2016 01:14
f) all’utente operatore il divieto di acquisizione e di utilizzo di informazioni pubbliche del gestore che non siano tutelate da adeguate misure tecniche di protezione;
Mi sfugge lo scopo di questo punto. E forse anche il suo significato.
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Patricia Van Ness
Patricia Van Ness
- 02 Mar 2016 23:51
1
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Simone Cicero
Simone Cicero
- 03 Mar 2016 16:07
NON SI CAPISCE! Il documento di politica aziendale non può contenere previsioni che impongano all’utente operatore il divieto di acquisizione e di utilizzo di informazioni pubbliche del gestore che non siano tutelate da adeguate misure tecniche di protezione. Significa che io piattaforma/gestore non posso impedire per contratto all'utente operatore di usare dei dati pubblici che riguardano la piattaforma? Tipo quali?
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Giambattista Scivoletto
Giambattista Scivoletto
- 06 Mar 2016 18:19
g) l’obbligo di promozione dei servizi del gestore da parte dell’utente operatore;
tutelate il gestore ma allora l'operatore chiamatelo DIPENDENTE IN TUTTO E PER TUTTO
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Antoniali Tiziano
Antoniali Tiziano
- 02 Mar 2016 20:42
@Antoniali: Forse hai letto male la norma: se leggi meglio vedi che è esattamente il contrario di quello che affermi ("il documento di politica aziendale NON può prevedere previsioni che...")
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Cinzia De Angelis
Cinzia De Angelis
- 02 Mar 2016 21:16
Ma cosa si intende per "obbligo". E se io gestore ti esortassi, ti incentivassi e ti premiassi (senza escluderti in caso tu fossi inerte) per la promozione del mio servizio sarebbe lecito? Io unirei questo punto con il d) specificando che tra le motivazioni di esclusione non ci puo' essere l'inerzia dell'utente operatore.
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Patricia Van Ness
Patricia Van Ness
- 02 Mar 2016 23:56
Il documento di politica aziendale NON può prevedere l’obbligo di promozione dei servizi del gestore da parte dell’utente operatore. Una volta si usava imporre a chi si voleva iscrivere - all'inizio gratuitamente - alla tua piattaforme di mettere il tuo loghetto sul sito. Tutto questo non si potrà più fare? :-)
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Giambattista Scivoletto
Giambattista Scivoletto
- 06 Mar 2016 18:22
h) il divieto di commento critico del gestore da parte dell’utente operatore;
CHE BUFALATA, MA VA'
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Antoniali Tiziano
Antoniali Tiziano
- 02 Mar 2016 20:43
i) la condivisione con altri utenti operatori di informazioni, giudizi e analisi;
Vale quanto ho scritto riguardo al punto g). Accorpare tutto nel punto d) specificando meglio il divieto di esclusione.
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Patricia Van Ness
Patricia Van Ness
- 02 Mar 2016 23:59
suggerirei di prevedere anche il profilo della licenza adottata per la circolazione dei contenuti, informazioni della piattaforma e il profilo dell'analisi dei rischi e adozione di misure di sicurezza a difesa di attacchi informatici e virus (in considerazione anche dell'aumento di tali fenomeni come emerge dal rapporto del Clusit che sarà presentato il 16 marzo 2016 a Milano e dal primo framework in materia di cybercrime presentato all'università della Sapienza di Roma il 4 febbraio
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Mauro Alovisio
Mauro Alovisio
- 03 Mar 2016 07:43
questo per noi sarà altamente lesivo perchè se per condivisione di info, giudizi e analisi si intende il gruppo di informazioni e feedback relative all'utente operatore allora il nostro sistema di feedback verrebbe esautorato d'ogni funzione perchè si baserà proprio sul dismostrare tali info agli altri utenti operatori che valuteranno la persona o le persone con cui condividere il bene. Sarebbe più opportuno eliminare questo vincolo.
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Adriano Lapedota
Adriano Lapedota
- 17 May 2016 16:04
l) l’obbligo di fornire il consenso a cedere a terzi qualunque dato utente di all’articolo 7.
3. Eventuali clausole difformi da quanto previsto dal comma 2 sono nulle e non comportano la nullità dell’intero contratto tra utente operatore e gestore.
4. Il documento di politica aziendale prevede altresì che le eventuali transazioni in denaro operate mediante le piattaforme digitali avvengano esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico e prevede modalità di registrazione univoche per tutti gli utenti, atte a evitare la creazione di profili falsi o non riconducibili all’effettivo titolare. A tale fine è stabilito l’obbligo di indicare le generalità degli utenti e in particolare i dati anagrafici, la residenza e il codice fiscale.
Qui non bastano 600 caratteri. L'uso di sistemi di pagamento elettronico non e' a costo zero. Una tale imposizione e' anacronistica nel senso che, quando verra' definitivamente eliminato il contante, allora potra' essere coerente (e superfluo) un simile articolo. E se l'utente fruitore pagasse in contanti l'operatore cosa fate? Il vostro concetto di registrazione univoca mi fa sorridere. Avete scritto piu' di una trentina di paragrafi all'inizio elogiando la sharing economy e proponendovi come promotori di questa straordinaria opportunita' e poi scrivete questa lista di nefandezze?
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Patricia Van Ness
Patricia Van Ness
- 03 Mar 2016 00:22
e poi anche il cognome della nonna da nubile e il cugino di terzo grado del figlio che gli dovrà nascere...
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Paolo Nepi
Paolo Nepi
- 04 Mar 2016 19:13
Questa è una legge per le aziende italiane, ma che opereranno - probabilmente - in un mondo globale in cui si spera abbiano successo. Imporre l'acquisizione di dati esistenti solo in Italia, come il codice fiscale, indica un limite tanto della legge quanto del legislatore. È impossibile evitare che si crei un account falso su una qualsiasi piattaforma per legge.
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Giambattista Scivoletto
Giambattista Scivoletto
- 06 Mar 2016 18:39
io cliente se salgo su un'auto pago il vetturino in contanti, se volete mi farà scontrino, ma dati personali per 10 euro spesi non esiste. Se il mercato si diffonde come nelle premesse della legge, potrà riguardare scambi di pochi euro a perfezionamento... stradale, altre forme di pagamento e mille altre condizioni che non possono consentire queste richieste. Nella Carta di Rodotà si riconosce il diritto all'anonimato e nemmeno in farmacia ho l'obbligo di dare la tessera sanitaria, che paghi contanti o con carta. Ma poi: si obbliga l'operatore alle incombenze trattamento dati ex privacy?
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Gianfranco Wiki
Gianfranco Wiki
- 07 Mar 2016 01:40
E' fondamentale introdurre l'obbligo per il gestore della struttura di fornire alla piattaforma la copia della SCIA amministrativa. Le strutture non regolarmente registrate non devono poter vendere le proprie camere online. Unico modo per combattere l'abusivismo.
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Diego Ver
Diego Ver
- 15 Mar 2016 12:40
se il contante è ammesso in Italia/UE e caratterizza soprattutto transazioni tra operatori non professionali che sono uno dei soggetti principali della sharing economy perchè dobbiamo vietarne l'uso?
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Alessandro Massarelli
Alessandro Massarelli
- 19 Apr 2016 14:52
Le imprese che vendono online hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito la partita iva. Allo stesso modo, sarebbe opportuno prevedere che il soggetto non imprenditore che vende beni o servizi online debba pubblicare sulla piattaforma il proprio numero di codice fiscale.
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Giuseppe Musolino
Giuseppe Musolino
- 25 May 2016 21:20
5. Il documento di politica aziendale informa altresì gli utenti sulle eventuali coperture assicurative richieste per l’esercizio delle attività svolte tramite la piattaforma digitale, nonché sulle polizze assicurative già stipulate dal gestore e su quelle eventualmente stipulabili, a condizioni agevolate, dagli utenti operatori, a seguito di accordi tra il gestore e la società di assicurazione.
L'informazione e la trasparenza (anche imposta dal legislatore) e' sempre ben accetta. L'importante e' non imporre un servizio, come l'assicurazione obbligatoria, dal momento che l'utente fruitore ha la facolta' di scegliere.
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Patricia Van Ness
Patricia Van Ness
- 03 Mar 2016 00:25
Attenti qui: l'imposizione di contratti di assicurazione obbligatorie potrebbero far naufragare moltissime iniziative si sharing economy.
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Giambattista Scivoletto
Giambattista Scivoletto
- 06 Mar 2016 18:41
Detto sopra, AGCM riceva le polizze di chi le stipula e le dichiara sul suo sito di gestore: il cliente chiede, AGCM conferma o smentisce. 3 clic. Ma non si impone l'assicurazione dove non serve o dove non è utile al cliente.
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Gianfranco Wiki
Gianfranco Wiki
- 07 Mar 2016 01:43
6. Il gestore della piattaforma digitale deve verificare che gli utenti operatori assolvano gli eventuali obblighi assicurativi gravanti sui medesimi.
Se gli obblighi assicurativi sono decisi dal gestore assolutamente si'. Anche questo punto potrebbe essere accorpato nel d) questa volta come motivo legittimo di esclusione.
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Patricia Van Ness
Patricia Van Ness
- 03 Mar 2016 00:27
mi volete dire che il gestore di bla bla car deve assicurarsi che quando un utente si iscrive e dichiara di avere un'assicurazione dell'auto effettivamente quell'assicurazione esiste? ma stiamo fuori?!
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Paolo Nepi
Paolo Nepi
- 04 Mar 2016 19:15
Come? Un portale italiano di Home Restaurant, ad esempio, che documento dovrebbe farsi produrre da un operatore pechinese? Una fotocopia del contratto di assicurazione scritto in mandarino? Dovrebbe essere piuttosto il gestore a stipulare un contratto di assicurazione collettivo e ricaricare il prezzo sul costo di adesione alla piattaforma. Ma nell'ottica di una competizione mondiale, se quest'obbligo vale solo per le aziende italiane diventa esclusivamente un peso che fa perdere competitività. Trovo giusto che una piattaforma si assicuri, ma non per legge.
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Giambattista Scivoletto
Giambattista Scivoletto
- 06 Mar 2016 18:51
So che è difficile immaginarlo, ma quando fate le leggi, pensate anche che ci sono aziende italiane che vogliono operare in tutto il mondo, con utenti fruitori e operatori di qualsiasi parte del pianeta. Questa legge è immaginata per aziende italiane che vogliono operare esclusivamente in Italia.
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Giambattista Scivoletto
Giambattista Scivoletto
- 06 Mar 2016 18:53
Come dovrebbero fare?
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Giuseppe Colistra
Giuseppe Colistra
- 12 Apr 2016 16:59
Il gestore come potrebbe verificare queste informazioni? sempre che fosse fattibile, i costi sarebbero elevati e costituirebbero un freno all'espansione dei servizi di sharing economy.
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Alessandro Massarelli
Alessandro Massarelli
- 19 Apr 2016 15:00
7. L’approvazione con le modalità di cui al comma 2 da parte dell’AGCM del documento di politica aziendale è condizione vincolante per l’iscrizione nel Registro.
Facciamo che l'iscrizione al Registro e' facoltativa ok? E che l'AGCM non impone nessuna gabella per finanziare i costi di tenuta di un registro in piu' perche' questo e' tutto tranne che promuovere lo sviluppo della sharing economy (mi sta venendo una bile in corpo...)
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Patricia Van Ness
Patricia Van Ness
- 03 Mar 2016 00:30
Dal mio punto di vista deve invece essere obbligatoria, ma gratuita...
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Ferruccio Maccarini
Ferruccio Maccarini
- 03 Mar 2016 13:58
L'AGCOM potrebbe non individuare la consistenza di un progetto e cassarlo per incompetenza. Perché imporre una preventiva autorizzazione ad un progetto da parte di un ente pubblico? Lo trovo ASSURDO.
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Giambattista Scivoletto
Giambattista Scivoletto
- 06 Mar 2016 18:56
8. Gli utenti che intendono registrarsi nelle piattaforme digitali devono essere messi a conoscenza del documento di politica aziendale e sottoscriverlo esplicitamente.

ART. 5. (Fiscalità).

1. Il reddito percepito dagli utenti operatori mediante la piattaforma digitale è denominato « reddito da attività di economia della condivisione non professionale » ed è indicato in un’apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Ai redditi fino a 10.000 euro prodotti mediante le piattaforme digitali si applica un’imposta pari al 10 per cento. I redditi superiori a 10.000 euro sono cumulati con i redditi da lavoro dipendente o da lavoro autonomo e a essi si applica l’aliquota corrispondente.
Reddito=Ricavi-Costi. Voi invece volete tassare, seppur con aliquota ridotta, i ricavi! Proposta: esenzione totale fino ad un determinata soglia, diciamo a titolo di esempio 1.500€. Oltre tale soglia si può anche supporre un'attività a scopo di lucro; ma se invece, come prevede la vostra proposta, tassate al 10% gli ipotetici 150€ che una persona riceve in un anno come rimborso benzina per qualche viaggio in compagnia, beh allora quello che imponete suona più o meno come un pizzo, non una tassa. Inqualificabile!
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Giuseppe Pistilli
Giuseppe Pistilli
- 02 Mar 2016 19:04
La tassazione non può passare dal 10% ad un'aliquota IRPEF marginale. Altrimenti si incentiva l'evasione. L'idea della ritenuta alla fonte è vincente. Va però applicata un'aliquota crescente ma compatibile con attività assimilabili. Ad esempio cedolare secca sugli affitti per airbnb.
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Rocco D'acunto
Rocco D'acunto
- 02 Mar 2016 19:29
mi ripeto.....se saltuariamente utilizzo i voucher pago anche i contributi oltre alle tasse e fino a 7000 euro......fate altrettanto magari con una soglia minima, esempio 1500/2000 euro sopra anche i contributi almeno siamo tutti uguali, o no?
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Antoniali Tiziano
Antoniali Tiziano
- 02 Mar 2016 20:48
Ma se un utente che utilizza BlaBlacar percepisce 10 euro dal passeggero che trasporta per dargli un passaggio da Roma a Firenze, deve pagare la tassa del 10% su quello che tecnicamente è un rimborso spese? Se invece lo si considera un reddito dovrà detrarre le spese di carburante, di pedaggio autostradale e di usura dell'automezzo, che sono di gran lunga superiori ai 10 euro percepiti. In quel caso andrà a credito nei confronti dell'erario? Mi sembra che così come è stata concepita non sia molto sensata questa legge.
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Cinzia De Angelis
Cinzia De Angelis
- 02 Mar 2016 21:09
La tassazione deve essere in base all'aliquota di chi fornisce il servizio. La figura non professionale e' spesso un secondo lavoro o un cassaintegrato. Nel caso non sia una di queste figure allora e' la sua attivita principale e quindi "professionista" Viene previsto il cumulo tra redditi derivanti da varie piattaforme?
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Danilo Generali
Danilo Generali
- 02 Mar 2016 22:13
Va risolta anche la questione previdenziale. Oltre una certa soglia di reddito - a prescindere che si tratti di lavoro occasionale o svolto in maniera professionale - bisognerebbe introdurre un'aliquota di contribuzione al sistema previdenziale, sia per evitare effetti di dumping sia per rimpinguare la posizione previdenziale di chi opera nella Sharing Economy, visto che nel sistema contributivo puro ogni euro versato è vitale per le pensioni future
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Andrea Grosselli
Andrea Grosselli
- 02 Mar 2016 22:36
Ho già commentato in precedenza ed integro sottolineando che non è opportuno fare di ogni erba un fascio ma distinguere il tipo di prestazione che fa l'utente operatore cercando di non introdurre nuove aliquote. Per l'affitto di un immobile C' è già la cedolare secca. Per una prestazione di un servizio, come un passaggio in macchina mi sembra corretto mettere una base esente e poi qualcosa di assimilabile ai voucher che l'utente fruitore acquista dal gestore il quale trattiene una quota per imposta e previdenza, credo che si ponga un problema di gestione da parte dei gestori della piattafo
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Mario Colombini
Mario Colombini
- 03 Mar 2016 00:36
Io qui mi sento precipitare in un burrone senza fine... A parte questo insulso articolo, pure tra i commenti trovo uno sconforto totale (a parte quello di Cinzia De Angelis). Scusate ma gli utenti operatori che fanno sharing economy guadagnano??? Cioe' producono reddito? Allora forse non ho capito cosa intendete per sharing economy...
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Patricia Van Ness
Patricia Van Ness
- 03 Mar 2016 00:41
Manca totalmente la soluzione della detrazione dei costi di gestione dell'attività dal computo dei ricavi. La somma di 10.000€ indicata è al lordo dei costi, quindi non è un "reddito" ma un "incasso".
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Stefano Bongini
Stefano Bongini
- 03 Mar 2016 11:12
Alzare la soglia a 25.000 euro e riferirsi a reddito imponibile, cioè al netto dei costi...
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Ferruccio Maccarini
Ferruccio Maccarini
- 03 Mar 2016 14:06
La mia idea dei 1.500€ come soglia, era in fondo solo esemplificativa. La cosa migliore è che questi signori onorevoli si occupassero di altro. Non c'è nulla da regolamentare. Ci sono invece abusi compiuti da coloro che hanno trasformato Airbnb in un'attività a scopo di lucro. Costoro possono essere scovati e perseguiti con gli strumenti già oggi a disposizione. L'idea invece di tassare i rimborsi spese di viaggi condivisi, come si fa con Blablacar, è una fesseria assurda. Perfino i rimborsi forfettari pagati da un datore di lavoro al dipendente in trasferta prevedono una franchigia.
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Giuseppe Pistilli
Giuseppe Pistilli
- 03 Mar 2016 15:13
Chi offre un servizio a pagamento non è un volontario, ma di solito guadagna. Chi paga il servizio lo fa con soldi che ha a sua volta guadagnato dopo aver pagato le tasse. Perché l'operatore della sharing economy dovrebbe essere diverso? La tassazione forfettaria sul reddito semplifica la vita a chi non opera in modo professionale (vedi anche regime dei minimi) e il 10% è di per sé accettabilissimo se evita, ad es., il commercialista
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Marco Cantella
Marco Cantella
- 03 Mar 2016 19:56
Sig. Cantella? Lei comprende la differenza tra reddito e ricavo? Sembra di no...
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Giuseppe Pistilli
Giuseppe Pistilli
- 04 Mar 2016 13:06
Io sono contento che sia stata fatta questa proposta di legge , ma deve essere modificata in maniera intelligente : la tassazione deve essere fatta sul vero guadagno quindi per bla bla car dovrebbero per lo meno poter essere scalati i costi di autostrada e benzina . Per airbnb il discorso è molto lungo in quanto il proprietario di casa ha delle spese come acqua luce gas lenzuola , spese per la pulizia ( dai saponi ai detersivi ) per non parlare dei danni che gli ospiti causano .Ho molti amici che ospitano tramite Airbnb e i costi sono molto alti e nella tassazione se ne deve tenere di conto
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Gianpiero
Gianpiero
- 04 Mar 2016 15:34
Sig. Pistilli, se vuole ragionare in termini di reddito e ricavo faccia come me: chieda una licenza di affittacamere (si può fare anche per una camera sola) invece di una casa vacanze, così opera in regime imprenditoriale e poi capisce da solo la differenza tra lavorare sui ricavi con il forfettario al 10% o sui redditi in regime IVA, IRAP, INPS e IRPEF ordinaria, TARI Alberghiera, SIAE, ecc. Si prenda un po' di tempo e chieda a qualche suo conoscente (di cui si fida, non a me) che gestisce una struttura extra-alberghiera in regola di spiegarle cosa preferirebbe usare. Vale anche per Giampie
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Marco Cantella
Marco Cantella
- 04 Mar 2016 18:07
Ripeto : Io sono contento che sia stata fatta questa proposta di legge ma ripeto : il 10% deve essere pagato sul Reddito=Ricavi-Costi . Sono pienamente d'accordo con Giuseppe Pistilli .
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Gianpiero
Gianpiero
- 04 Mar 2016 18:20
Sig. Cantella, Pistilli, Gianpiero e tutti gli altri che discutono di tassazione: ma di chi state parlando? Se parlate del gestore della piattaforma egli e' un normale imprenditore e non vedo perche' debba essere differenziato da una legge abominio come questa che crea nuova burocrazia con registri, cavilli e tasse. Se state parlando dell'utente operatore, secondo il mio concetto di sharing economy, egli non dovrebbe produrre alcun reddito (altrimenti fatemi un esempio per favore). E da ultimo, continuo a meravigliarmi di come qualcuno consideri Airbnb (et similia) sharing economy.
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Patricia Van Ness
Patricia Van Ness
- 04 Mar 2016 22:53
Tornando alla tassazione credo che una buona soluzione possa essere anche la trattenuta alla fonte di una percentuale ipoteticamente del 10% ma temo che se oltre le 10mila euro iniziamo a parlare di aliquote cumulabili al reddito ci sarà altra alta evasione ( bypassare le piattaforme è un gioco da ragazzi ) . Credo invece che se si mantenesse un imposta fissa ( anche solo provvisoriamente in maniera sperimentale ) tutti la pagherebbero e alla fine gli introiti per lo stato sarebbero maggiori ! Credo che questo sia il miglior modo per combattere l'evasione derivanti da piattaforme digitali
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Gianpiero
Gianpiero
- 05 Mar 2016 01:09
Una soglia di esenzione è fondamentale, così come anche (come già commentato) l'esclusione dove già presenti altre forme di imposta (vedi cedolare secca). Un conto è la generazione di reddito tout court, un conto è l'integrazione al reddito (vedi esempio le vendite di prodotti agricoli per i piccoli produttori)
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Marco Tognetti
Marco Tognetti
- 05 Mar 2016 14:59
Tassazione da 1 a 5000€ esente (incentivare la piccola sharing economy) da 5000 a 20000€ 10% da 20000 a 40000€ 15% da 40000€ a ......... 20% trattenuta direttamente dalle piattaforma, no commercialisti, no fiscalisti. E sarebbe solo poco meno delle rendite finanziarie. Poche tasse, semplici e le pagano tutte. Tante tasse complicate, le pagano in pochi.
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Giancarlo Baraldo
Giancarlo Baraldo
- 05 Mar 2016 16:38
Sono perfettamente d'accordo con Giancarlo Baraldo !
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Gianpiero
Gianpiero
- 05 Mar 2016 19:02
Non si capisce perché per le locazioni regolarmente registrate, che producono reddito, si possa applicare la cedolare secca mentre per case vacanze non imprenditoriali, ma regolarmente registrate, sopra i 10.000€ si applichi un imposizione fiscale progressiva. Non è forse questa una penalizzazione della sharing economy?
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Kiki Jacobsen
Kiki Jacobsen
- 06 Mar 2016 20:59
Inoltre, in regioni come il Lazio, e' stata decretata con un regolamento specifico la sospensione dell'attività di casa vacanze, non imprenditoriale, per 100 su 365 giorni/anno. E' un ulteriore aggravio per un'attività che indubbiamente produce reddito ma che, se regolare, deve essere tassata in modo equo. D'accordo con le piattaforme come sostituto d'imposta.
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Kiki Jacobsen
Kiki Jacobsen
- 06 Mar 2016 21:08
Io sono un host e finora ho pagato la cedolare secca sui ricavi, senza detrarre alcuna spesa. Proprio poiché le spese non sono detraibili, la proposta di una tassazione al 10% mi sembra più che ragionevole.
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Andrea Pavin
Andrea Pavin
- 20 Apr 2016 17:18
Invito l’Intergruppo Parlamentare Sull’Innovazione a visionare questo articolo e la proposta per i diritti dei lavoratori: http://www.sindacato-networker... chi vuole può commentare in fondo all'articolo per migliorare il contributo.
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SindacatoNetworkers
SindacatoNetworkers
- 28 Apr 2016 12:28
Qui l'hanno detto tutti: il ricavo non è reddito, forse gli estensori confondono le imposte indirette (IVA) con le imposte dirette sul reddito. In più, forse sfugge che sulle piattaforme operano sia privati che aziende e che le aziende sono già soggette ad imposizione fiscale.
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Bruna Bruno
Bruna Bruno
- 03 May 2016 20:49
Inoltre, se non meglio specificata, questa imposizione fiscale avrebbe la straordinaria qualità di tassare una transazione perché genera reddito per un operatore italiano, ma non tassare la corrispondente commissione sulla stessa transazione eventualmente percepita dal gestore della piattaforma, se non ha sede in Italia.
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Bruna Bruno
Bruna Bruno
- 03 May 2016 21:05
Buongiorno, sono un "gestore" attivo nell'ambnito del food. Sono molto favorevole a questa proposta di legge e non posso che auspicarmi che passi al più presto. Per quanto riguarda la percentuale, come qualcuno l'ha già esplicitato, sarebbe bello avere degli step : da 0 a 5000€ : 0% // da 5000€ à 10000€: 15% // oltre 10000€ => cambio di categoria. Questo spingerebbe davvero le persone a lanciarsi nel mondo della sharing economy senza porsi troppo il problema della tassazione, e al tempo stesso assicurerebbe ricavi all' AE
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Eugenio Sapora
Eugenio Sapora
- 16 May 2016 15:02
Prevedete anche se vi saranno ptf sharing che non permetteranno guadagni agli utenti operatori, ma solo ai gestori e come nel nostro caso in parte anche ad operatori utenti iscritti al reg. imprese e che operano nei settori per cui si iscriveranno al sito.
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Adriano Lapedota
Adriano Lapedota
- 17 May 2016 16:16
Secondo me è giusto prevedere un prelievo alla fonte (c'è tanta evasione in giro, ammettiamolo), ma in forma di ritenuta d'acconto e non di prelievo secco. Poi, al momento della dichiarazione dei redditi, si fa il conguaglio, applicando le aliquote normali. Se vuoi detrarre i costi come le imprese, apri la partita iva, come le imprese
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Giuseppe Musolino
Giuseppe Musolino
- 25 May 2016 22:43
Osservando la disposizione ci si chiede a) se un soggetto che non abbia posizioni previdenziali aperte e che si mantenga solamente con quanto guadagnato attraverso le piattaforme non sia tenuto a pagare nulla a titolo di contributi previdenziali e b) se il lavoratore debba comunque aprire la partita IVA se il guadagno derivante dalla piattaforma è superiore ai 5000 € annui.
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Andrea Rocco
Andrea Rocco
- 31 May 2016 18:57
In una prospettiva di semplificazione, proponiamo l’inserimento di una premessa che evidenzi come il regime di piattaforma sia derogatorio rispetto agli obblighi previdenziali e non richieda il rilascio di ricevute o fatture dei lavoratori nei confronti della piattaforma, atteso che i ricavi derivanti dalle stesse risultano tracciati ed andranno a completare una apposita voce della dichiarazione dei redditi del lavoratore.
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Andrea Rocco
Andrea Rocco
- 31 May 2016 18:58
In coerenza con l’applicazione del prelievo forfettario sull’incassato al lordo dei costi, proponiamo infine che il limite dei 10.000 € venga eliminato e si applichi piuttosto una percentuale a scaglioni più elevata al di sopra dei 10.000 €.
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Andrea Rocco
Andrea Rocco
- 31 May 2016 18:58
Una persona che utilizza BlaBlacar p.e. riceve un rimborso per le spese che sta sostenendo, pensiamo ai 70 euro Reggio Calabria-Bologna. Se lo considero reddito tassato, allora dovrei prevedere una serie di costi come usura mezzo, pedaggio, tempo lavoro, rischi connessi etc, e che i 70 € non basterebbero più. Allora si genererà un credito nei confronti dello Stato? Idem per la condivisione di un bene che può essere una stanza. Chi considera le spese di mantenimento, condominio, usura di oggetti o mobili, manutenzione ordinaria? Se pago le tasse tutto ciò mi verrà rimborsato?Scusate ma n
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Monica de Gregorio
Monica de Gregorio
- 07 Jun 2016 14:28
2. I gestori operano, in relazione ai redditi generati mediante le piattaforme digitali, in qualità di sostituti d’imposta degli utenti operatori. A tale fine, i gestori aventi sede o residenza all’estero devono dotarsi di una stabile organizzazione in Italia.
Troppo complicato per le imprese emergenti doversi dotare di stabile organizzazione. Questo punto favorirà solo i big player che potranno permettersi di dotarsi di stabile organizzazione.
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Cristian Costantini
Cristian Costantini
- 02 Mar 2016 20:28
Continuo a pensare che abbiamo un concetto di sharing economy un po' diverso. Sembra che state parlando di una qualsiasi impresa. A questo punto servono degli esempi in cui si dimostri come l'utente operatore genera reddito.
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Patricia Van Ness
Patricia Van Ness
- 03 Mar 2016 00:45
NORMA ASSURDA. Immaginate se tutti gli stati mondiali imponessero la stessa clausola. Se io volessi aprire un portale di sharing economy mondiale e dovessi dotarmi di stabile organizzazione in Cina, Usa, Australia, fallirei al primo giorno.
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Giambattista Scivoletto
Giambattista Scivoletto
- 06 Mar 2016 19:13
Sul sostituto d'imposta straniero ci sarebbe la risoluzione Min. Finanze 12/649 dell'08.07.1980... Più che altro, però, mi pare impervio nella pratica andare a perseguire un gestore straniero, magari piccolo: col blocco dei DNS via ISP? e quello senza pensarci un attimo taglia il mercato italiano, a danno soltanto dell'operatore italiano e senza pagare penali perché la force majeure ce l'hanno tutti gli ordinamenti...
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Gianfranco Wiki
Gianfranco Wiki
- 07 Mar 2016 02:01
Operando come sostituto d'imposta cosa succede se l'utente supera i 10.000 euro? Credo che le imposte debbano essere versate direttamente da chi riceve il denaro.
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Giuseppe Colistra
Giuseppe Colistra
- 12 Apr 2016 17:04
3. I gestori comunicano all’Agenzia delle entrate i dati relativi a eventuali transazioni economiche che avvengono tramite le piattaforme digitali, anche qualora gli utenti operatori non percepiscano alcun reddito dall’attività svolta mediante le piattaforme medesime.
Anche qui, troppo complicato. Semmai, i gestori dovranno fornire un servizio accessibile per il recupero dei dati in formato standard da parte dell'AE.
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Cristian Costantini
Cristian Costantini
- 02 Mar 2016 20:39
Deve essere prevista una posizione per univoca per ogni fornitore di servizi. Es. se affitto casa, do passaggi con bla bla car,faccio l'idraulico, il dentista etc attivato da piattaforma digitale, devo avere una unica posizione di fornitore di prestazioni dove si sommeranno i vari introiti, e come tale andranno tassati in funzione del mio scaglione IRPEF
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Danilo Generali
Danilo Generali
- 02 Mar 2016 22:17
I gestori hanno anche questo obbligo? Ma non hanno dall'anno scorso obbligato le banche a fare la stessa cosa?
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Patricia Van Ness
Patricia Van Ness
- 03 Mar 2016 00:47
Incapibile la finalità di questo comma...
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Ferruccio Maccarini
Ferruccio Maccarini
- 03 Mar 2016 14:08
Non si capisce cosa comunicare e quando comunicarlo.
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Giambattista Scivoletto
Giambattista Scivoletto
- 06 Mar 2016 19:17

ART. 6. (Misure annuali per la diffusione dell’economia della condivisione).

1. Il presente articolo disciplina l’adozione di misure annuali per la diffusione dell’economia della condivisione, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, alla diffusione dell’economia della condivisione garantendo la leale concorrenza e la tutela dei consumatori.
Questa legge sarà il primo ostacolo da rimuovere
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Michele Zucal
Michele Zucal
- 03 Mar 2016 08:53
ecco il primo suggerimento che mi permetto di fare è che lasciando i soldi nelle tasche degli imprenditori, questi ultimi potranno utilizzarli per la promozione della sharing economy. Ma quali uffici? Ma non ne è avete abbastanza uffici a Roma?
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Michele Zucal
Michele Zucal
- 03 Mar 2016 08:56
2. Al fine di promuovere lo sfruttamento di risorse solo parzialmente utilizzate, il Ministro dello sviluppo economico identifica un apposito ufficio al quale i gestori e gli utenti, anche in forma associata, possono inviare suggerimenti e richieste di standardizzazione dei dati relativi alle citate risorse.
3. Nell’ambito della legge annuale per il mercato e la concorrenza, di cui all’articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono previste misure in favore dell’economia della condivisione tenendo conto anche della relazione annuale dell’AGCM e delle segnalazioni eventualmente trasmesse dalle altre attività amministrative indipendenti.
Tra le misure sarebbe molto interessante prevedere una formula tale per cui la copertura dei costi di costituzione societaria e avviamento start up sharing economy vengano assorbite dallo stato in toto oin parte ed inoltre ai progetti particolarmente meritevoli giudicati in base ad una giuria su base pubblica (tipo associazioni di categoria sharing economy e/o affini) e ad un ente terzo (stato?) di affidare dei periodi di tutoraggio in incubatori d'impresa dediti alla sharing economy.
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Adriano Lapedota
Adriano Lapedota
- 17 May 2016 16:24
4. Le misure di cui al comma 3 prevedono:
a) norme di immediata applicazione, al fine, anche in relazione ai pareri, alle segnalazioni e alle relazioni annuali dell’AGCM e delle altre autorità amministrative indipendenti, di rimuovere gli ostacoli alla diffusione dell’economia della condivisione;
Ma Santo Dio, gli ostacoli ce li avete messi voi fino a questo momento...
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Patricia Van Ness
Patricia Van Ness
- 03 Mar 2016 00:50
Chiunque li abbia messi... toglierli è una buona idea imho :)
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Flavia Marzano
Flavia Marzano
- 06 Mar 2016 20:36
b) una o più deleghe al Governo per l’emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge annuale per il mercato e la concorrenza, ai fini di cui al comma 1;
Davvero regge dal punto di vista legislativo che una legge preveda che un'altra legge deve introdurre la concessione al Governo di alcune deleghe? Sembra un po' contorto ;)
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Andrea Grosselli
Andrea Grosselli
- 02 Mar 2016 22:53
mmm strano questo...
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Marco Tognetti
Marco Tognetti
- 05 Mar 2016 14:59
invece di semplificare si nota (con le deleghe al governo) un metodo più farraginoso di quello proposto.Sembra il cane che si morde la coda
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Ermenegildo Di Carne
Ermenegildo Di Carne
- 08 Mar 2016 18:24
c) l’autorizzazione all’adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;
d) disposizioni recanti i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla diffusione dell’economia della condivisione;
e) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per la diffusione dell’economia della condivisione, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.
5. Il Governo nella relazione di accompagnamento del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza evidenzia:
a) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per la diffusione dell’economia della condivisione, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;
b) l’elenco delle segnalazioni trasmesse ai sensi del comma 3, indicando gli ambiti in cui non si è ritenuto opportuno darvi seguito.

ART. 7. (Tutela della riservatezza).

1. È definito dato utente il dato personale di cui sia stato acquisito il consenso ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e il dato prodotto e ottenuto dall’integrazione digitale di oggetti (internet of things).
Trovo sbagliato definire il dato personale qui. Inoltre il Codice della privacy verrà superato dal Regolamento europeo in materia.
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Carlo 'K' Piana
Carlo 'K' Piana
- 02 Mar 2016 15:27
In realtà è corretto indicare cosa si intende per "dato utente" nel contesto della Sharing Economy in questa sezione dedicata alla Riservatezza. Per quanto riguarda il nuovo Regolamento Europeo sulla privacy: è necessario prevedere nel comma che quando il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, verrà sostituito dal nuovo Regolamento Europeo sulla privacy l'acquisizione dei dati deve avvenire ai sensi del nuovo Regolamento Europeo. Si ricordi anche che le aziende hanno due anni a disposizione per adeguarsi al nuovo Regolamento.
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competere
competere
- 02 Mar 2016 16:25
suggerirei di inserire prima nel testo il profilo dell'informativa privacy, pilastro della normativa e strategico anche per il profilo della trasparenza Mauro Alovisio www.csigivreatorino.it
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Mauro Alovisio
Mauro Alovisio
- 03 Mar 2016 07:46
2. Qualora il gestore intenda cedere a terzi dati utente del cui trattamento è titolare, deve comunicare ai soggetti cui tali dati utente si riferiscono, entro un congruo termine antecedente alla cessione, le modalità e i tempi della cessione e consentire ai titolari, contestualmente alla comunicazione, di effettuare, con un solo comando o rispondendo a una comunicazione elettronica, l’eliminazione dei dati che lo riguardano. Il Garante per la protezione dei dati personali stabilisce con propria delibera i requisiti minimi dell’informativa all’utente, il termine per la comunicazione di cessione e il funzionamento del meccanismo di eliminazione dei dati.
Si mescolano dati per cui il Garante è competente con altri dati per cui il Garante è *forse* competente.
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Carlo 'K' Piana
Carlo 'K' Piana
- 02 Mar 2016 15:28
..occorre rafforzare il profilo della portabilità dei dati degli utenti ed il principio di privacy by design previsto dal regolamento europeo....la raccolta del consenso deve essere preceduto da informativa chiara su come saranno trattati i dati, ambito di diffusione e comunicazione Mauro Alovisio
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Mauro Alovisio
Mauro Alovisio
- 03 Mar 2016 07:50
3. Le piattaforme digitali devono garantire:
a) la messa a disposizione di ciascun utente di uno strumento on line di verifica, modifica, obliterazione, cancellazione e prelievo dei propri dati utente con granularità singolare ovvero raggruppati per categorie omogenee o in forma complessiva;
Non si è pensato ad un meccanismo di certificazione dei dati gestiti e trasmessi dal gestore della piattaforma all'utente operatore? Come posso sapere io utente operatore se un servizio o un contenuto immateriale che ho condiviso, ha ricevuto davvero quel gradimento o è stato utilizzato da altri utenti tante volte quante mi dice il gestore della piattaforma?
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Andrea Grosselli
Andrea Grosselli
- 02 Mar 2016 23:00
inserire anche il profilo dell'aggiornamento del dato da parte dell'utente
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Mauro Alovisio
Mauro Alovisio
- 03 Mar 2016 07:51
b) la possibilità di cancellare definitivamente, con una sola operazione, tutti i dati memorizzati all’interno del profilo dell’utente.
Giusto!
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Giuseppe Musolino
Giuseppe Musolino
- 25 May 2016 22:52
4. Fatte salve le operazioni esplicitamente e spontaneamente richieste dagli utenti, oggetto di separata approvazione contrattuale la cui non sottoscrizione non pregiudichi comunque la piena fruibilità del servizio da parte degli utenti, è vietata l’analisi automatica dei contenuti di documenti, privati o condivisi anche in remoto, e dei messaggi scambiati dagli utenti, nonché dei dati utente.
Il divieto di analizzare i dati prodotti dagli utenti, mi sembra eccessivo e inaccettabile per qualunque azienda basata su dati. Anche le più semplici statistiche descrittive sarebbero illecite.
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marcelloverona
marcelloverona
- 02 Mar 2016 23:37
Anacronistico : Big Data, Deep Learning ed in generale la trasformazione dei dati in informazioni di valore, viene azzoppata in questo modo....
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Ferruccio Maccarini
Ferruccio Maccarini
- 03 Mar 2016 14:15
Puntualizzare. A che documenti vi riferite? Si analizzano e si DEVONO analizzare invece tutti i dati relativi alle transazioni eventuali senza alcuna limitazione di sorta, anche per calcolare l'eventuale 10% di di tassa da girare allo Stato.
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Giambattista Scivoletto
Giambattista Scivoletto
- 06 Mar 2016 19:32
"separata approvazione contrattuale la cui non sottoscrizione non pregiudichi comunque la piena fruibilità del servizio da parte degli utenti": necessaria riformulazione, in questa forma l'utente potrebbe non approvare di aver esplicitamente richiesto l'operazione! Il servizio sono le operazioni, se no che altro? In ogni caso ci sono dati necessari non solo per la prestazione ma anche per una sana gestione. Se si vuole vietare l'intercettazione di messaggi privati fra utenti, tipo chat a 2, questo è ragionevole, anche se è già privacy, corrispondenza e forse vietato dal sito.
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Gianfranco Wiki
Gianfranco Wiki
- 07 Mar 2016 02:11
Troppo vago, di quali documenti si tratta? Le piattaforme digitali si basano sui dati per conoscere e migliorare il servizio che offrono. La normativa privacy già copre le comunicazioni private.
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Alessandro Massarelli
Alessandro Massarelli
- 19 Apr 2016 15:04
5. Il Garante per la protezione dei dati personali sanziona eventuali violazioni del presente articolo ai sensi dell’articolo 162, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Comma pleonastico. Valga anche il riferimento al primo comma.
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Carlo 'K' Piana
Carlo 'K' Piana
- 02 Mar 2016 15:28
Anche qui, come nel comma 1, prevedere un adeguamento al nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy.
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competere
competere
- 02 Mar 2016 16:28

ART. 8. (Linee guida).

1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite l’AGCM e l’Associazione nazionale dei comuni italiani, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana linee guida, destinate agli enti locali, per valorizzare e diffondere le buone pratiche nell’ambito dell’economia della condivisione al fine di abilitare processi sperimentali di condivisione di beni e servizi nella pubblica amministrazione.
è già cosi .. ma il Garante è stato consultato nelmanca la predisposizione del presente testo? occorre prevedere il profilo della partecipazione di minorenni alle piattaforme di sharing economy ed il profilo della geolocalizzazione e del riuso dei dati delle piattaforme
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Mauro Alovisio
Mauro Alovisio
- 03 Mar 2016 07:57
Ma la legge, se vuole aspirare ad un risultato, deve costituire essa stessa una linea guida, non si può rimandare sempre ad atti successivi.
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Luigi Barberio
Luigi Barberio
- 03 Mar 2016 13:22
E' Estremamente dannoso demandare tutto agli enti locali. Il problema è prorio qui!!!
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Alessandra Bosca
Alessandra Bosca
- 04 Mar 2016 10:58
Su internet il problema è l'armonizzazione fra stati, non può esserci normazione interna che non sia unitaria e comune a tutte le regioni. Oltre al fatto che si creerebbe una casamicciola di condotte elusive per far facilissimamente sede nella regione meno cara. Ci sono riserve per Costituzione? Facciamo di internet una "regione virtuale" e gestione uguale per tutti. Regole comuni, burocrazie (se proprio servono) comuni, e... nessuna addizionale locale: la legge serve a svilupparla, la sharing, giusto?
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Gianfranco Wiki
Gianfranco Wiki
- 07 Mar 2016 02:17

ART. 9. (Monitoraggio).

1. Al fine di conoscere lo sviluppo e l’evoluzione dell’economia della condivisione e di valutare l’efficacia delle azioni regolatorie, i gestori delle piattaforme iscritti nel Registro comunicano all’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) i dati relativi al numero di utenti, alle attività svolte e ai relativi importi, nonché alla tipologia di beni e servizi utilizzati, aggregati su base comunale.
Se i gestori devono già comunicare i dati e tutte le transazioni all'AGCM, perché gli si chiede di comunicarli anche all'ISTAT?
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marcelloverona
marcelloverona
- 02 Mar 2016 23:47
Magari per dare anche all'ISTAT uno 0,00% del fatturato in un prossimo futuro.
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Luigi Barberio
Luigi Barberio
- 03 Mar 2016 13:18
Se le facessero tra di loro le comunicazioni!!!
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Alessandra Bosca
Alessandra Bosca
- 04 Mar 2016 10:59
Questa richiesta è da togliere, altro che semplificazione.
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Adriano Lapedota
Adriano Lapedota
- 17 May 2016 16:36
2. Ai fini di cui al comma 1 l’ISTAT, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, predispone lo standard di comunicazione dei dati di cui al medesimo comma 1, ai fini dell’archiviazione telematica degli stessi.
A parte archiviarli, l'ISTAT cosa può / non può, deve / non deve fare di questi dati? Non sembra essere stata prevista una regolamentazione su questo.
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marcelloverona
marcelloverona
- 02 Mar 2016 23:52

ART. 10. (Controlli e sanzioni).

1. L’AGCM, ove riscontri l’attività di una piattaforma digitale non iscritta nel Registro, diffida il gestore a sospendere tempestivamente tale attività, fino al perfezionamento dell’iscrizione. Il gestore che non adempie nel termine indicato è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 25 per cento del fatturato del periodo durante il quale ha esercitato l’attività in assenza di iscrizione. In ogni caso, l’esercizio dell’attività rimane sospeso sino ad adempimento.
E se la piattaforma è stabilita in un altro paese della UE? Mah, sono molto perplesso.
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Carlo 'K' Piana
Carlo 'K' Piana
- 02 Mar 2016 15:29
Piuttosto che prevedere sanzioni, prevedete la facoltatività, legando gli incentivi fiscali per gli sharer all'iscrizione, e magari qualche altra semplificazione, come l'esenzione dalla ritenuta d'acconto per i soggetti passivamente obbligati, l'esenzione dalla tenuta delle scritture contabili, cose di questo tipo
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Carlo 'K' Piana
Carlo 'K' Piana
- 02 Mar 2016 15:34
Ho la bile alle stelle. Ritiro cio' che ho scritto al comma 1 dell'articolo 4 ed esorto una levata di scudi plebiscitaria contro questa abominevole vessazione, oltre i confini della piu' subdola ipocrisia (legge per la diffusione della sharing economy) la cui VERA FINALITA' e' un prelievo forzoso dalle tasche di chi vuole risparmiare (e non produrre reddito) nell'utilizzare beni e servizi in condivisione con altri. VERGOGNATEVI!
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Patricia Van Ness
Patricia Van Ness
- 03 Mar 2016 01:21
Mah.... non so bene in cosa consista questo registro. Ben venga se si tratta di un qualcosa che permetta di avere "fiducia" nella piattaforma. Non deve pero` trasformarsi in un impedimento, per lo piu` burocratico, da parte di piccoli gestori di piattforme indipendenti (come lo erano Airbnb in origine) di presentarsi alla clientela.
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Antonio Sidoti
Antonio Sidoti
- 03 Mar 2016 14:20
L'AGCM diventa una vera e propria barriera all'apertura di una libera attività imprenditoriale. Nella legge non si parla affatto della quantità di discrezionalità che possa mettere in campo. Per quali motivi eventualmente rifiutare l'iscrizione al registro entro i 30 fatidici giorni. Se tu hai un progetto imprenditoriale e l'AGCM ti vieta l'iscrizione al Registro che fai, una causa contro lo Stato e dopo 5 anni se ne riparla?
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Giambattista Scivoletto
Giambattista Scivoletto
- 06 Mar 2016 19:56
il bello è che per aprire un negozio online basta una comunicazione SUAP.
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Gianfranco Wiki
Gianfranco Wiki
- 07 Mar 2016 02:27
siamo alle solite :il concetto sempre e SOLTANTO basato sulla punizione,l'idea di INCENTIVARE PREMIANDO è sempre lungi dall'essere considerato.
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Ermenegildo Di Carne
Ermenegildo Di Carne
- 08 Mar 2016 18:32
2. Ai sensi della legge 18 giugno 1998, n. 192, l’AGCM presume, in difetto di prova contraria, l’abuso di dipendenza economica in favore del gestore in tutti i casi in cui un utente operatore si obblighi verso il gestore a un patto in forza del quale l’utente operatore stesso si trovi a dover ingiustificatamente rifiutare ai propri clienti, potenziali o abituali, proposte di fornitura di beni o servizi a condizioni migliorative rispetto a quelle assicurate al gestore stesso.
Se qualcuno riesce ad interpretare questa clausola, può commentare, per piacere?
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Giambattista Scivoletto
Giambattista Scivoletto
- 06 Mar 2016 19:58
provo: "l'operatore può vendere ad altri clienti a prezzi maggiori a quelli praticati al gestore, una clausola contraria si considera abuso del gestore a meno che questi non provi che non lo è. Non solo l'operatore non può sottoscrivere esclusiva, ma può anche fare i prezzi che vuole a chiunque". Mi pare francamente molto sbilanciata contro il gestore; l'operatore è un soggetto economico capace di scelte e di conseguenti ricavi, o lo si presume per forza prossima vittima di coazione e coartazione? Si comprime la libertà di improntare la gestione a scelte proprie: chi non vuole non aderis
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Gianfranco Wiki
Gianfranco Wiki
- 07 Mar 2016 02:42
Leggete cosa ha detto oggi la commissione UE a proposito delle piattaforme online: unfair parity clause cause detrimental effects for the consumer
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Giuseppe Musolino
Giuseppe Musolino
- 25 May 2016 22:50
3. L’AGCM, ove riscontri il mancato rispetto delle disposizioni dell’articolo 4, diffida il trasgressore, invitandolo a conformarsi a tali disposizioni entro un termine adeguato, comunque non inferiore a trenta giorni. Il gestore che non si conformi entro il termine stabilito è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 al 10 per cento del fatturato realizzato dalla piattaforma digitale nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida. In ogni caso l’esercizio dell’attività rimane sospeso sino ad adempimento.

ART. 11. (Norme transitorie).

1. Il gestore delle piattaforme digitali già operanti alla data di entrata di vigore della presente legge, entro centoventi giorni dalla medesima data di entrata in vigore, è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni della stessa legge. Il gestore che non si conformi entro il termine stabilito dal primo periodo è punito ai sensi dell’articolo 10.
Vale lo stesso commento che ho fatto all'articolo 10 comma 1. Meglio la carota del bastone.
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Carlo 'K' Piana
Carlo 'K' Piana
- 02 Mar 2016 15:37

ART. 12. (Disposizioni finanziarie).

1. Le risorse finanziarie derivanti dall’attuazione della presente legge sono destinate alla completa deducibilità delle spese di iscrizione a master, corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché delle spese di iscrizione a convegni o congressi, al fine dell’accrescimento delle competenze digitali, fino a un massimo di 5.000 euro, sostenute dai gestori e dagli utenti operatori.
5000 euro, lungo tutta la vita della piattaforma? se fosse così sarebbe assurdo.... 5000 euro all'anno, per cominciare, e se vogliamo investire davvero in conoscenza, magari 10.000 euro all'anno potrebbero essere un vero stimolo alla formazione continua...
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Ferruccio Maccarini
Ferruccio Maccarini
- 03 Mar 2016 14:24
La previsione di destinare i fondi ai corsi di formazione mi sembra abbastanza ridicola, soprattutto se riferita ai piccoli operatori. Ancora di più se estendibile a tutte le tipologie di gestori: dovrei regalare 5.000 euro ad una multinazionale come Airbnb che ha già fatto il suo business sulla mia attività e poi si prende anche le mie tasse?
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Bruna Bruno
Bruna Bruno
- 03 May 2016 20:57
ma secondo me c'è scritta un'altra cosa ovvero: se tu hai un reddito da tipo airbnb, lo dichiari e ci paghi il 10% di tasse (se inferiore al 10k) se fai un corso sul digitale puoi scaricare dalle tasse il costo fino a 5k.la copertura della deducibilità è data appunto dalle tasse. il resto dei solidi che lo stato avrebbe destinato alla formazione degli utetenti ma che non sono state usate saranno utlizzate per politiche di inno e digi
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lions
lions
- 14 Oct 2016 13:21
2. Le somme non impiegate ai fini di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di politiche di innovazione tecnologica e digitalizzazione delle imprese.
Una legge di cui nessuno sente il bisogno. Abominevole, vessatoria, contraria allo spirito della condivisione, alla liberta' di iniziativa economica, la cui vera finalita' e' creare condizioni pretestuose per tassare tutti i soggetti coinvolti (non solo i gestori che producono reddito effettivo), per giunta con metodi e logiche anticostituzionali. Io vorrei vedervi in faccia.
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Patricia Van Ness
Patricia Van Ness
- 03 Mar 2016 01:29
Invece di attrarre piattaforme e quindi new economy nel nostro paese, con questa legge le facciamo fuggire altrove. Ottimo!!!
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Luigi Barberio
Luigi Barberio
- 03 Mar 2016 13:19
Ho letto tutta la proposta. Mi sembra proprio che l'obiettivo sia fare ancora più confusione nel settore... Un'italia in crisi che anzichè promuovere le microeconomie che portano in tasca soldi alle famiglie che poi spenderanno per bisogni essenziali che alimenteranno a loro volta altre economie, continua a favorire i massimi sistemi con le macroevasioni o addirittura le società estere che portano i nostri soldi fuori dall'italia. Mi sento veramente abbattuta!
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Daniela Pavone
Daniela Pavone
- 07 Mar 2016 14:15
Pienamente 'daccordo con i commenti di Van Ness, Barbiero, e Pavone. Sono un aspirante imprenditore, credo di aver individuato una possibile nicchia di mercato, che mi dia la possibilità di vivere. Già ci sono molte leggi che ostacolano l'attività imprenditoriale. Questa legge sarà come ricevere un colpo in testa. Completamente deluso ed abbattuto, lascio l'Italia e propongo il progetto in un'altra nazione.
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Michele Zucal
Michele Zucal
- 11 Mar 2016 14:52